Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21083 del 06/04/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 21083 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HASSANE BENNERAIS nato il 14/10/1984

avverso la sentenza del 18/10/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 06/04/2018

Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che
l’impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell’art.448,
comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell’art.444 cod.
proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto
2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103, il cui
art.1, comma 50, ha modificato l’art.448 cod. proc. pen., contemplando al
comma 50 una disciplina transitoria, cosicchè per le istanze di patteggiamento
proposte successivamente al 3 agosto 2017 valgono i limiti di ammissibilità del
ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità
di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della
sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non
sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a
norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore
della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso, nella misura di èuro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 aprile 2018
Il Consi Here estensore
Il Presidente
Pic
E
Serrao

1. Hassane Bennerais ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in
ordine al reato di cui all’art.73, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in
relazione a sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina commesso in Milano
il 21 agosto 2017.
L’esponente deduce mancanza di motivazione in merito alla qualificazione
giuridica del fatto ed alla congruità della pena.

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