Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21081 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21081 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Belotti Giuseppe, nato il 30 gennaio 1939
avverso il provvedimento di archiviazione n. 1653/2015 del G.i.p. del Tribunale
di Udine del 27-28 ottobre 2015.
Sentita la relazione del consigliere dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la nota del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Udine
ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti per il reato
di usura c.d. “bancaria”.
Ricorre la persona offesa, deducendo testualmente:
1) erronea valutazione della legge penale in materia bancaria con conseguente illegittimità nella sua applicazione;
2)

mancata identificazione, da parte del P.M., dei responsabili della banca
e del leasing della società Hypo Alape Adria Bank s.p.a. e Leasing, nonostante siano stati ben identificati nella denuncia querela della persona offesa. Il procedimento penale è sempre stato rubricato ab initio
come IGNOTI e così si è concluso;

3)

erronea valutazione del consulente del P.M. nella sua consulenza;

4)

manifesta illogicità e il mancato riconoscimento delle responsabilità
personalistiche illegittime ed estranee alla procedura processuale e
l’erronea applicazione dell’eventuale art. 157 c.p.
1

Data Udienza: 12/05/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va premesso che – a prescindere dall’erronea intestazione – il provvedimento impugnato ha natura di ordinanza, essendo stato adottato in esito
all’audizione delle parti in udienza in camera di consiglio, come testualmente si
legge nel provvedimento medesimo.
Ciò 1324), il ricorso contravviene al limite posto dall’art. 409, sesto com-

viazione è ricorribile per cassazione solamente nei casi di nullità previsti dall’art.
127, quinto comma, cod. proc. pen., che concernono la violazione del contraddittorio (ex plurimis, Sez. 4, n. 22297 del 08/04/2008 – dep. 04/06/2008, P.O. in
proc. Pregadio, Rv. 239889; Sez. 5, n. 9727 del 19/09/2014 – dep. 05/03/2015,
P.O. in proc. Sambrotta, Rv. 262940).
Nessuno dei motivi sopra dedotti risponde alla paradigma della violazione
del contraddittorio e quindi sono tutti inammissibile in sede di legittimità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 1.500,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ~della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2016.

ma, cod. proc. pen. A mente della disposizione testé citata l’ordinanza di archi-

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