Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21081 del 06/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 21081 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TUCCIARONE

Mirko 26/02/1985

avverso la ordinanza del TRIBUNALE della LIBERTA’ di ROMA del 02
gennaio 2018
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa
Franca ZACCO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’Avv. Massimo Biffa del foro di Roma per TUCCIARONE, il quale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2018

Ritenuto in fatto
1.

Il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame proposto dall’indagato

TUCCIARONE Mirko avverso l’ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale capitolino
ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere per più ipotesi
di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
2. Il procedimento trae origine dagli esiti di un’indagine avviata nel 2014,

accertare numerosi fatti di spaccio nella provincia di Latina e nella capitale, e di
eseguire sequestri di droga e conseguenti arresti. Il GIP, pur escludendo l’esistenza
di un sodalizio criminoso tra i soggetti controllati, per carenza degli elementi
costitutivi di esso, ha tuttavia delineato l’esistenza di una serie di episodi
d’importazione e spaccio di cospicui quantitativi di droghe diverse.
In particolare, quanto al TUCCIARONE, la gravità indiziaria ha riguardato gli
episodi contestati ai capi 13), 14), 15), 16) e 17) ed è stata desunta dalle
intercettazioni di conversazioni in cui egli, già indagato in altro procedimento, era
risultato essere fornitore di tale FUSCO [capo 13) relativo alla cessione di circa gr.
100 di cocaina], aver ceduto un chilo di hashish a TERRACCIANO, ritenuto suo
uomo di fiducia, e PAPAGNO [capo 14)], al quale risultava altresì aver ceduto
diversi quantitativi di droga (1 Kg. di hashish e cocaina in quantità imprecisate),
essendo il PAPAGNO ritenuto stabile acquirente di droga dal TUCCIARONE destinata
a successivo spaccio [capi 15) e 16)]; avere infine ceduto, tramite il citato
TERRACCIANO, a NARDACCI Leonardo, NARDACCI Federica e PERSI Leonardo, Kg.
4,979 di hashish e gr. 166,55 di cocaina [capo 17), relativo all’episodio conclusosi
con l’arresto degli ultimi due].
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il TUCCIARONE, con proprio difensore,
formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge, con riferimento alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari, con specifico riferimento ai requisiti
dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, tenuto conto della
risalenza dei fatti (febbraio 2015), assumendosi la mancata indicazione di elementi
fattuali specificamente riguardanti la posizione dell’indagato, ed osservandosi che
l’attualizzazione delle esigenze non può ricollegarsi al contenuto delle captazioni,
siccome anch’esse risalenti e neppure alle dichiarazioni del collaboratore
CASTALDO.
Sotto altro profilo, la difesa censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto
inconferente la documentata circostanza che il TUCCIARONE espletasse attività
lavorativa, la condotta delittuosa avendo avuto durata circoscritta a poco più di un
semestre.
2

articolatasi attraverso servizi di intercettazione e di P.G. che avevano consentito di

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con
riferimento alla scelta della misura, il deducente non condividendo gli assunti sui
quali il Tribunale ha fondato la propria decisione, tenuto conto del
ridimensionamento degli addebiti rispetto al quadro originario.

Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di
reiterazione criminosa, desumendolo intanto dalle stesse modalità della condotta
contestata, sul cui carattere organizzato ha fondato l’esistenza di un altissimo

continuativa dedizione allo spaccio, attività che ha avuto ad oggetto sostanze di
natura diversa (hashish e cocaina) e quantitativi consistenti. Proprio il carattere di
abitualità del delitto impedirebbe di valorizzare la circostanza che i fatti monitorati
risalgono al 2015, avendo le intercettazioni rivelato il collegamento dell’indagato
con il narcotraffico e una professionalità che neppure il contestuale svolgimento di
attività lavorativa lecita aveva scalfito.
Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha ritenuto che l’abilità e
dimestichezza dimostrata dagli indagati, peraltro gravati da precedenti specifici,
nella gestione del narcotraffico su più fronti non avrebbe impedito lo svolgimento
della medesima attività anche da ambiente domestico e il mantenimento dei
contatti con i canali di approvvigionamento.
3. I motivi sono infondati.
Il ragionamento attraverso il quale il Tribunale ha ritenuto attuale e concreto il
pericolo che l’indagato continui nell’illecito traffico è del tutto congruo, logico e non
contraddittorio e coerente con i principi più volte affermati da questa Corte.
Il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla
continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla
personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si
procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione
prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per
delinquere, che esula dalle facoltà del giudice [cfr. sez. 5 n. 33004 del 03/05/2017,
Rv. 271216; sez. 2 n. 47981 del 07/09/2016, Rv. 268366; n. 53645
dell’08/09/2016, Rv. 2688977; n. 11511 del 14/12/2016 Cc. (dep. 09/03/2017),
Rv. 269684)].
Di contro, è stata ritenuta l’inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle
esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. quando, alla
stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle
motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato, sia possibile prevedere che lo

3

pericolo di recidiva specifica, avendo gli indagati dimostrato una stabile e

stesso si sottrarrà all’osservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio (cfr.
sez. 6 n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686).
4. Va, poi, disattesa la censura che fa leva sulla mancata personalizzazione della
valutazione condotta dal Tribunale.
Il Tribunale, al contrario, pur procedendo ad una valutazione del quadro cautelare
con riferimento a tutti gli indagati, non ha omesso di considerarne gli aspetti
individualizzanti, tenuto conto che, in ogni caso, la motivazione del provvedimento
in relazione alle esigenze indicate nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora
queste siano tratte, esclusivamente, dalla particolare modalità di commissione del

accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli indagati, non
essendo necessario ripetere per ciascuno di essi, in modo puramente formalistico,
le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa [cfr. sez. 2 n.
9483 del 04/11/2015 Cc. (dep. 08/03/2016), Rv. 266355].
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94
c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 c. 1-ter disp. att. cod.
proc. pen.
Deciso in Roma il 06 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i correi, può

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA