Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21080 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21080 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FAZIO Concetto 07/12/1975
avverso la ordinanza del TRIBUNALE della LIBERTA’ di CATANIA del
22 dicembre 2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa
Franca ZACCO, la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. FAZIO Concetto ha proposto personalmente ricorso (con dichiarazione ricevuta
il 26 febbraio 2018 dall’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Catania) avverso
l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza di
applicazione al predetto della misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito di

cod. pen e 73 d.P.R. 309/90.
2. In particolare, il ricorrente ha chiesto la rivalutazione della decisione di rigetto,
evidenziando che il riferimento a due precedenti evasioni era errato, atteso che l’unico
episodio sarebbe molto risalente nel tempo.
Sotto altro profilo, ha contestato la sussistenza di elementi dimostrativi del reato
associativo e rilevato il suo stato di tossicodipendenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 613 c.p.p.
Esso risulta proposto dall’indagato personalmente in data successiva all’entrata
in vigore dell’art. 1 co. 54 I. 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, con cui è
stata eliminata la facoltà dell’imputato di proporre ricorso personalmente, richiamandosi
quanto di recente chiarito a proposito della operatività di tale divieto anche per i
provvedimenti in materia cautelare, i quali, a seguito della modifica apportata agli artt.
571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge suindicata, devono essere sottoscritti, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione [cfr. Sez.
U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272010 (in cui la Corte ha
precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di
proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione,
la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria
rappresentanza tecnica del difensore)].
2.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 06 aprile 2018

un procedimento nel quale gli è stato contestato il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv.

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