Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2108 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2108 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAZZARO GIUSEPPE N. IL 28/01/1960
RANDAZZO GIOVANNA N. IL 09/03/1962
avverso la sentenza n. 1063/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 17/12/2015

e

Motivi della decisione

Gli imputati Lazzaro Giuseppe e Randazzo Giovanna ricorrono contro l’indicata sentenza della
Corte di Appello di Reggio Calabria che, a conferma di quella emessa dal GUP del Tribunale di
Palmi in data 22/04/2014, ne ha ribadito la condanna alle pene rispettive di due mesi (Randazzo) e sei mesi (Lazzaro) di reclusione a titolo di concorso nel reato di procurata inosservanza di pena (artt. 110, 390 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito in sede di legittimità (art.
606, comma 3 cod. proc. pen.), che attiene direttamente al merito del giudizio ed alla condotta
materiale contestata, analiticamente ricostruita e debitamente vagliata dalla Corte territoriale
a pag. 5 della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicembn 2015

I ricorrenti deducono vizio di motivazione riguardo alla mancanza dell’elemento soggettivo del
reato in addebito.

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