Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2108 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2108 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LEONARDIS MARCELLO N. IL 16/05/1969
avverso la sentenza n. 1539/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 27/06/2011, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 08/01/2010,
appellata da Marcello De Leonardis – imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R.
09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti, e condannato alla pena di anni
quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa – previa concessione
dell’attenuante del fatto di lieve entità, riduceva la pena ad anni due di
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla prescrizione del reato
ed alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.
3.11 termine massimo di prescrizione (anni 15) in relazione a fatti commessi
sino all’Aprile 2002 non è ancora maturato, come già evidenziato dalla Corte
Territoriale (sentenza 2° grado pag. 3).
4. Le censure sulla responsabilità penale sono generiche ed infondate perché
in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del
merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 1, 2, 3).
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Marcello De
Leonardis con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il Pr sidente
reclusione ed C 4.000,00 di multa.