Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21079 del 06/04/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 21079 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASR LASSAD nato il 03/05/1983

avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 06/04/2018

Motivi della decisione

1. Nasr Lassad ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata
la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in relazione al
reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in
Reggio Emilia il 26 settembre 2016.

Dall’esame degli atti risulta che la sentenza, pronunciata il 10 ottobre 2017,
è stata depositata entro il termine di quindici giorni ai sensi dell’art.544, comma
2, cod.proc.pen. e che il ricorso è stato depositato il 27 dicembre 2017, ossia
oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art.585, comma 1, lett.b)
cod.proc.pen.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità
di procedura a norma dell’art.610, comma

5-bis, cod.proc.pen., consegue la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della
sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non
sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a
norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore
della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 6 aprile 2018
Il CO

bere estensore
nia Serrao

Il Presidente
Patryi,( Piccia

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto – oltre il termine di legge.

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