Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21077 del 04/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21077 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
KUDDOS HOWLANDER, nato in Bangladesh il 10/01/1974;
avverso l’ordinanza del 05/02/2016 del Tribunale di Genova,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova rigettava l’appello del
ricorrente avverso l’ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di Savona aveva
respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in
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Data Udienza: 04/05/2016

r

carcere disposta nei confronti del Kuddos in relazione ai reati di rapina ed
estorsione commessi nei confronti di propri connazionali.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo:
1) violazione di legge, consistente nella mancanza di motivazione in ordine alla
richiesta di una nuova valutazione del quadro indiziario, alla luce anche
dell’attività difensiva compiuta; indagine che il Tribunale non aveva adottato
erroneamente ritenendo che l’appello della difesa vertesse esclusivamente sulla

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
delle esigenze cautelari;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di scelta della
misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto che l’appello della difesa non
contenesse doglianze inerenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
L’esame dell’atto di appello, però, dimostra il contrario e, a ben vedere, lo stesso
provvedimento impugnato specificava che la difesa aveva allegato al G.I.P., in
prima istanza, l’esito di indagini difensive volte a contrastare quanto affermato
dalla persona offesa, “ribadendo” analoghe doglianze anche in sede di appello
cautelare; all’evidente proposito – qui si aggiunge – di contestare la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, questione sulla quale, infatti, il G.I.P. si era
pronunciato nel provvedimento contro cui la difesa aveva interposto appello.
Per il che, deve rilevarsi la mancanza assoluta di motivazione in ordine ad un
motivo decisivo ed autonomo devoluto al Tribunale, che impone l’annullamento
del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo
esame.
La statuizione assorbe i successivi motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova, sezione per il
riesame delle misure coercitive personali, per nuovo esame.
Ordina l’integrale trasmissione degli atti a detto Tribunale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att.c.p.p..
Cosi deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 04.05.2016.
Il consigliere estensore

Il Presidente
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questione delle esigenze cautelari;

Giuseppe Sgadari
Mario Gentile

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