Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21076 del 04/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21076 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
CHEN RUIRONG, nato in Cina il 02/11/1979;
SUN LUXUE, nata in Cina il 12.11.1985,
avverso l’ordinanza del 01/02/2016 del Tribunale di Roma,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore degli indagati, avv. Rosetta Vergati, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso ed alla memoria depositata, chiedendone
l’accoglimento;

1

Data Udienza: 04/05/2016

(

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame,
confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del
medesimo Tribunale nei confronti di Chen Ruirong e sostituiva con gli arresti
domiciliari la medesima misura originariamente disposta nei confronti di Sun
Luxue.

pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a trasferire
all’estero una somma di danaro in contanti trovata in loro possesso e pari a
1.189.620,00 di euro, custodita in sacchi di caffè contenuti all’interno di valigie
trovate in una camera d’albergo.
2.Ricorrono in cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con
distinti atti.
Essi deducono, con identiche doglianze, vizio della motivazione del
provvedimento impugnato, sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza sia con riguardo alla configurabilità di un reato presupposto a quello
di riciclaggio, sia con riguardo ai requisiti della idoneità ed univocità degli atti di
cui all’ipotesi tentata oggetto della contestazione provvisoria.
Si dà atto che sono stati depositati motivi aggiunti ad esplicazione delle censure
dedotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.Deve ricordarsi che, secondo l’orientamento della Corte di legittimità, che il
Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun
potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti
rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo
di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto
impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti,
uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto
incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
2

Entrambi i ricorrenti sono indagati per il delitto di cui agli artt. 56 e 648 bis cod.

(Sez. 2, n.56 del 07/12/2011, Siciliano; 0.Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995
dep. 16.06.1995 rv 201840).
Alla luce di tali premesse in diritto, l’ordinanza impugnata si rivela immune da vizi
logico-giuridici rilevabili in questa sede.
2. Quanto all’argomentazione dei ricorrenti relativa alla mancanza di prova in
ordine al reato presupposto del tentato riciclaggio, gli stessi ricorsi – di contenuto
identico – mostrano di conoscere e condividere la pacifica giurisprudenza di

cautelari, l’accertamento del reato di riciclaggio non richiede l’individuazione
dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone
offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza
illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, gli
indagati trasportavano nei rispettivi trolley l’ingente somma contante di 500 mila
euro, della quale non fornivano plausibile giustificazione. Sez.2, n. 20188 del
04/02/2015, Charanek, rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, rv.
249444).
Tale prova logica, l’ordinanza impugnata, con motivazione assolutamente
convincente e completa, rinveniva nel fatto che l’ingentissima somma di danaro
era stata trovata nel possesso degli indagati, custodita abilmente all’interno di
diversi sacchi di caffè contenenti chicchi di detta sostanza che la “schermavano”,
posti a loro volta all’interno di valigie che si trovavano in una stanza di un hotel a
4 stelle affittata dalla ricorrente Luxue e dal marito e nella quale l’altro ricorrente
Chen si recava saltuariamente, facendo egli continui viaggi dall’Italia alla Cina
senza mantenere una stabile residenza ed attività lavorativa in Italia, del resto
non esplicata neanche dalla ricorrente Luxue.
Le argomentazioni dei ricorrenti volte a contestare la portata logica di tali
elementi, ai fini della prova della provenienza illecita delle somme, si rivelano del
tutto generiche e di puro merito, dal momento che, come si è detto, costoro non
provavano di aver svolto una attività lavorativa lecita in grado di giustificare il
possesso di tale quantità di contante e non indicavano eventuali terzi datori della
somma.
3. Tali precisazioni, unite alle modalità di un chiaro occultamento di così ingente
somma – il contante, secondo quanto precisato dal Tribunale, era custodito in
modo da essere schermato in caso di controlli al check-in – alla presenza di valigie
in quella camera di albergo all’uopo affittata dalla Luxue nonostante possedesse
un vicino appartamento, nonché il fatto che il Chen usciva ed entrava con
frequenza dal territorio italiano anche in epoca recentissima rispetto al fatto, non
stabilendovi fissa dimora, sono elementi di fatto valorizzati dal Tribunale per
addivenire alla conclusione della sussistenza di atti idonei diretti in modo non
3

legittimità, citata anche nell’ordinanza impugnata, secondo cui in tema di misure

equivoco a commettere il reato di riciclaggio, secondo cui i ricorrenti stavano per
trasferire la somma di illecita provenienza all’estero.
Una diversa valutazione di tali, invero imponenti, elementi di puro merito non è
effettuabile in questa sede, avuto riguardo alla logicità del costrutto motivazionale
del provvedimento impugnato che su di essi fonda la sua decisione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00

stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento/00 alla Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att.c.p.p. nei
confronti di Chen Ruirong.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 04.05.2016.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

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Il Presidente
Mario Gentile

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ciascuno alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli

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