Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21075 del 06/04/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 21075 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRAGONETTI MARIA nato il 21/11/1967 a PADERNO DUGNANO

avverso il decreto del 23/05/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. LUIGI CUOMO, che
ha concluso per la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Milano

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Ufficio di Sorveglianza di Milano ha revocato, con il provvedimento in
epigrafe, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato in
favore di Dragonetti Maria in data 21/12/2016, sul presupposto che il reddito
dell’istante supera i limiti di ammissibilità del beneficio, indicati dall’art.76 d.P.R.
30 maggio 2002, n.115.

del beneficio, denunciando erronea applicazione dell’art.76, del medesimo testo
normativo, evidenziando che la ricorrente nell’anno 2015 non era più convivente
con i genitori.

3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, nella requisitoria
scritta ha concluso per la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Milano.

4.

Da quanto si evince dal provvedimento impugnato, l’Ufficio di

Sosrveglianza ha revocato l’atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
in favore della ricorrente ex officio, ma l’impugnazione in questione è stata
erroneamente indirizzata a questa Corte di Cassazione. Contro l’atto di revoca
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso
ritenga di disporre la revoca in assenza delle condizioni di legge, non è infatti
esperibile direttamente il ricorso per cassazione, ma unicamente il reclamo di cui
all’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, davanti allo stesso ufficio giudiziario
nell’ambito del quale è stato emesso.
In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, anche a Sezioni unite (Sez.4, ord.n.34764 del 17/05/2012, Cavallo,
Rv.25351401; Sez.4, ord. n.6420 del 21/12/2011, dep. 2012, Giuffrida,
Rv.25193801; Sez.4, n.32057 del 14/07/2010, Midolo, Rv. 24820201; Sez.
U, n.36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 22866701), secondo cui il
provvedimento di revoca ex officio dell’ammissione al patrocino disposto a norma
dell’art.112 d.P.R. n.115/2002 è impugnabile negli stessi termini e con i
medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo al rigetto dell’istanza di
ammissione. Il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto
dall’art.113 d.P.R.n.115/2002 solo nell’ipotesi di revoca disposta su richiesta,’ -2
dell’ufficio finanziario.

2

2. Maria Dragonetti ha proposto ricorso avverso il provvedimento di revoca

5. L’impugnazione proposta deve essere, dunque, qualificata come
opposizione ed indirizzata al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano,
al quale gli atti devono essere trasmessi per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art.99 d.P.R. 115/2002, dispone
trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per il

Così deciso il 6 aprile 2018

ere estensore
a Serrao

Il Presidente
Picc’

relativo giudizio.

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