Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21075 del 04/05/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21075 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
avverso la sentenza del 30/09/2015 della sesta sezione penale della Corte di
Cassazione, emessa nei confronti di:
MORRI GIANLUCA, nato a Rimini il 30/10/1978;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo la revoca della
sentenza della Cassazione del 30.9.2015 e l’annullamento senza rinvio della
sentenza della Corte di Appello di Bologna del 12.2.2015, per essere il reato
estinto per prescrizione;
1
Data Udienza: 04/05/2016
-‹
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30 settembre del 2015, la sesta sezione della Corte di
cassazione, rigettando il ricorso di Gianluca Morri avverso la sentenza della Corte
di Appello di Bologna del 12.02.2015, rendeva definitiva la sua condanna per il
reato di cui all’art. 73, comma V del D.P.R. 309/90, commesso 1’8 maggio del
2.Ricorre per cassazione, ex art. 625 bis cod. proc. pen., il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, rilevando che la sentenza impugnata, per mero
errore materiale, avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta tra la pronuncia di condanna in primo grado, emessa 1’1.12.2008 ed
il decreto di citazione nel giudizio di appello, del 9.1.2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il reato contestato all’imputato, per il quale è stabilita una pena massima di
quattro anni di reclusione, subisce un aumento, ai fini del calcolo della
prescrizione, per effetto della recidiva specifica infraquinquennale, pari alla metà
e, quindi, a sei anni di reclusione, per cui, ai sensi dell’art.157 cod. proc. pen., il
termine di prescrizione ordinaria è pari a sei anni.
Ne consegue che il reato si è prescritto tra la data di emissione della sentenza di
primo grado (1.12.2008) ed il decreto di citazione per il giudizio di appello
(9.1.2015).
Per il che, trattandosi di mero errore materiale,deve essere revocata la sentenza
della Corte di cassazione del 30.9.2015 ed annullata senza rinvio la sentenza
della Corte di Appello di Bologna del 12..2.2015, per essersi il reato estinto per
intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Revoca la sentenza Corte di cassazione emessa il 30.9.2015 n. 49815 nei
confronti di Morri Gianluca.
Annulla senza rinvio la sentenza Corte di Appello di Bologna emessa il
12.2.2015, nei confronti di Morra Gianluca, perché il reato ascrittogli è estinto
per prescrizione.
Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 04.05.2016.
Il consigliere estensore
Il Presidente
2008.
Giuseppe Sgadari
Mario Gentile
14\ 4 .1