Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21074 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21074 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO MARIA ANTONIETTA nato il 14/08/1974 a CATANIA

avverso la sentenza del 04/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale dott. ANTONIO
BALSAMO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla
sanzione accessoria della revoca della patente di guida

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catania, con la sentenza in epigrafe, ha applicato ai sensi
dell’art.444 cod.proc.pen. nei confronti dell’imputata Grasso Maria Antonietta,
accusata di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla
circolazione stradale commesso in Catania il 12 giugno 2015, la pena sospesa di
due anni di reclusione, disponendo la revoca della patente di guida.

sentenza impugnata limitatamente al capo che ha disposto la sanzione
accessoria della revoca della patente di guida per erronea applicazione
dell’art.222 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, posto che nel caso concreto
all’imputata non era contestata la violazione dell’art.186, comma 2, lett.c) cod.
strada, alla quale la legge collega la sanzione della revoca della patente di guida.

3. Il Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Balsamo, nella requisitoria
scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida, con sospensione della patente.

4. Il ricorso è fondato. Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice
deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima
conseguano di diritto, «come nel caso di sospensione della patente,
determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica
normativa del codice della strada» (Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio,
Rv.21098101). Il divieto previsto dall’art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato
alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con
la sentenza

ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione

amministrativa accessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non
si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione o che il giudice abbia
omesso di motivare l’applicazione della sanzione, sia perchè questa non può
formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – sia perché tale
sanzione consegue di diritto alla sollecitata pronuncia
(Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Marcel, Rv. 25359101; Sez.6, n.45687 del
20/11/2008, Cuomo, Rv. 24161101; Sez. 6, n.3427 del 3/11/1998, Orlandi, Rv.
21233301; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992, Vicidomini, Rv. 22092901).
4.1. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena concordata tra le
parti e ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art.589, commi 1,2 e 4, cod.

2

2. Maria Antonietta Grasso propone ricorso per cassazione censurando la

strada. L’art.222, comma 2, cod. strada dispone che «Quando dal fatto derivi
una lesione personale colposa la sospensione della patente e’ da quindici giorni a
tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima la sospensione della patente e’ fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione e’ fino a quattro anni». Trattasi di sanzione
amministrativa accessoria che, per la sua natura, deve essere applicata, come
detto, obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie)
anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
2-bis, cod.

strada, a mente del quale «La sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel
caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di
procedura penale».
4.2. La sentenza impugnata risulta, pertanto, emessa in violazione di tale
norma, nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida. Si
tratta di sanzione accessoria che deve essere applicata per i reati di lesioni e di
omicidio colposi disciplinati dagli artt.589 bis e 590 bis cod. pen., commessi a
decorrere dal 25 marzo 2016 (data in cui è entrata in vigore la legge 23 marzo
2016, n.41), ovvero per il reato di omicidio colposo commesso, all’epoca del
fatto, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma
2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

5. Tanto premesso, va disposto l’annullamento della sentenza limitatamente
alla revoca della patente di guida. Si tratta, come detto, di delitto dal cui
accertamento consegue, secondo quanto stabiliva l’art.222 cod. strada vigente
all’epoca del fatto, la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo
fino a quattro anni. Poiché l’applicazione in concreto di tale sanzione comporta
l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito, all’annullamento segue
il rinvio al Tribunale di Catania per la determinazione della durata della
sospensione della patente.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della
patente di guida, statuizione che elimina, e rinvia al Tribunale di Catania per la
determinazione della durata della sospensione.
Così deciso il 6 aprile 2018
Il Presidente

Il Con.ig.tiere estensore
E –

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Serrao

3

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rito; conferma si trae anche dalla previsione dell’art.222, comma

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