Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21073 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21073 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE
d’APPELLO di BRESCIA
nei confronti di:
ARISTA
Domenico 14/10/1982
avverso la sentenza del TRIBUNALE di BRESCIA del 19 giugno 2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Antonio
BALSAMO, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla durata della sospensione della patente
di guida, da rideterminare nel minimo di legge.

Data Udienza: 06/04/2018

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Brescia ha applicato su richiesta una pena a ARISTA Domenico,
imputato dei reati di cui agli artt. 186 co. 2 lett. b) e 2 sexies e 187 C.d.S., nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Brescia, deducendo violazione di legge, per avere il giudice determinato

edittale, dovendosi procedere al cumulo materiale per i due distinti reati.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto.
2. Il giudice è effettivamente incorso nell’errore denunciato, alla luce di quanto
stabilito da questa Corte di legittimità. In tema di circolazione stradale, nel caso di
pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, infatti, il giudice penale, non solo non può
contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per
ciascun addebito, ma deve, altresì, cumulare i vari periodi previsti per ciascun reato,
così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di
guida (cfr. sez. 4 n. 17759 del 06/03/2012, Rv. 253503; n. 25933 del 06/05/2009,
Rv, 244230), ciò in quanto non possono trovare applicazione l’art. 8 I. 24 novembre
1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non
quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, ma neppure discipline
tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive (come nel
caso dell’art. 81 cod. pen.) [cfr. sez. 4 n. 20990 del 30/03/2016, Rv. 266704; n.
12363 del 04/12/2013 Ud. (dep. 17/03/2014), Rv. 262136].
3. La sentenza deve pertanto essere annullata – limitatamente alla determinazione
della durata della sanzione amministrativa accessoria – che va dunque rideterminata
in complessivi anni uno e mesi sei, senza che sia necessario disporre il rinvio al giudice
del merito, il quale ha già individuato la durata della stessa in misura corrispondente
al minimo previsto per il reato più grave (anni uno ex art. 187 C.d.S.), cosicché deve
operarsi, seguendo il medesimo criterio, un aumento pari al minimo di cui all’art. 186
co. 2 lett. b) C.d.S. (cfr., sul punto, sez. 4 n. 27989 del 03/07/2012, Rv. 253590).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che
ridetermina in anni uno e mesi sei.
Deciso in Roma il 06 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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Gabriella Cappello

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la durata della sanzione amministrativa accessoria in misura inferiore al minimo

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