Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21073 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21073 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRESCIA LUCA N. IL 18/10/1974
avverso l’ordinanza n. 735/2015 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 14/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A -vkis
,
t

7.;

Uditi d . ensor Avv.;

‘23,

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14 agosto 2015 la sezione del riesame del Tribunale di
Reggio Calabria ha confermato il provvedimento applicativo della custodia
cautelare in carcere emessa dal GIP presso il medesimo ufficio in data 13.7.2015
nei confronti di BRESCIA Luca per il reato di cui all’art. 416 c.p. aggravato
dall’art. 7 DL 152/1991. Secondo l’accusa(capo A), il predetto si è associato con
altri soggetti allo scopo di commettere una pluralità di delitti connessi alla

dedite all’acquisizione di licenze e concessioni governative che servivano ad
occultare lo sviluppo di attività di giochi e scommesse a distanza che operavano,
aggirando la normativa nazionale di settore, quella fiscale e quella antiriciclaggio. E così, consumavano reiterati reati di esercizio abusivo di attività di
gioco e scommesse (art. 4 I. n. 401/1989), omessa dichiarazione dei redditi ed
IVA (art. 5 d.l. n. 74/2000), truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640,
comma 2 n. 1 cod. pen., in relazione alle artificiose rappresentazioni volte a non
corrispondere all’Erario la tassa prescritta per l’esercizio delle attività di giochi e
scommesse), trasferimento fraudolento di valori (in relazione alle reiterate
intestazioni fittizie di imprese e società, volte ad occultare l’infiltrazione
nell’organizzazione dei soggetti parte della ‘ndrangheta e di consentire l’autoriciclaggio delle somme derivanti dalla distribuzione promiscua di giochi e
scommesse a distanza muniti di regolare concessione e di altri che ne erano privi
ed erano, perciò, molto più remunerativi), riciclaggio e reimpiego dei proventi di
delitto (art. 648 bis e ter cod. pen.). In particolare, strutturavano
l’organizzazione secondo una catena gerarchica che dai capi, promotori e
costitutori, era impegnata: -sul territorio estero per l’acquisizione delle licenze,
la gestione amministrativa e finanziaria, la predisposizione dei server e dei
software, la manutenzione, lo sviluppo e l’aggiornamento tecnico-informatico; sul territorio nazionale, invece, per la diffusione commerciale dei brand gestiti
dall’organizzazione, la raccolta fisica del denaro, il trasferimento all’estero, la
concessione di fidi alle singole sale giochi e scommesse, la risoluzione di
problematiche tecniche-informatiche, la stipula di alleanze grazie alle quali,
l’organizzazione, infiltrandole, si giovava del contributo e delle strutture
informatiche concesse da Agile s.r.I., Tuke s.r.I., Microgame s.p.a. e People s.r.I.:
associazione che operava unitariamente sino a tutto il 2011 e si separava, poi, in
due gruppi: il primo operante principalmente tramite la Uniq Group Ltd, gestita
da una società di fatto con a capo Gennaro Mario, il secondo operante
principalmente tramite la Teberal Ltd e la Betsolution4U Ltd, gestite da una

gestione illecita d’imprese, in parte attive in Italia, in parte stanziate all’estero,

società di fatto con a capo Lagrotteria Domenico; tutte le suddette imprese
formalmente partecipate da altre società, anche fiduciarie, stanziate all’estero,
riconducibili alla GVM Holding Ltd, partecipata dalla MRR Service Ltd, il cui
capitale sociale è interamente detenuto da Gonzi David. Il BRESCIA Luca, quale
organizzatore, in qualità di master (responsabile per la diffusione commerciale
dei siti e brand dell’associazione, con il compito di affiliare nuove sale giochi e
scommesse e gestire la successiva relazione operativa con il vertice dirigenziale

riferibili alla Teberal srl, alla Betsolution4u srl e per altri gestiti dall’associazione.
In Reggio Calabria ed altri luoghi, accertata dal 2010 e con condotta attuale.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
con unico articolato motivo, deducendo:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili: il
Tribunale della Libertà non ha spiegato analiticamente i motivi sui quali si
fondano i gravi indizi di reità né i fatti oggettivamente commessi dall’indagato
che legittimerebbero il provvedimento impugnato; mancano gli elementi di
compatibilità tra fattispecie concreta e dettato normativo ; difetta l’autonoma
valutazione degli elementi posti dal GIP alla base della misura; difetta qualsiasi
supporto della agevolazione nei confronti di associazione mafiose di stampo
‘ndranghetistico, posto che nessun uomo di spicco della locale criminalità è
ricompreso nel nucleo dei pretesi associati, né è chiaro quale dei concorrenti nel
reato avrebbe avuto detta consapevolezza di agevolare quelle consorterie; non vi
è disamina della adeguatezza della misura rispetto a misure meno afflittive; non
vi è accertamento della concretezza e della attualità delle esigenze cautelari,
avendo il Tribunale del riesame semplicemente fatto rinvio al provvedimento del
GIP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile in quanto, con atto depositato in data 28.4.2016
l’imputato ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso proposto. La
dichiarazione di rinuncia al ricorso per Cassazione comporta la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso medesimo, cui consegue la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese processuali e del versamento della somma di Euro
1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ravvisandosi nella condotta dell’impugnante
gli estremi della responsabilità disciplinata dall’art. 616 c.p.p..

2

dell’associazione) per le zone del catanzarese e del messinese per i brand

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 maggio 2016
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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