Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21071 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21071 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
2 C- 04
WAKEL MOHAMED ALI nato illa92:11a2Z5 a TUNISI( TUNISIA)

avverso l’ordinanza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di appello di Milano, quale giudice della riparazione, con

l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Wakel Mohamed Alì
aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita dal 7.1.2014, a
seguito del suo arresto in flagranza del reato di rapina in strada di un cellulare
Iphone 4 e della somma di C 200 in danno del cittadino francese Lakehal Tarik in
concorso con altre cinque persone, accusa da cui era stato successivamente

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite difensore di fiducia, propone
ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in
punto di mancato riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Deduce che erroneamente la Corte territoriale ha identificato, quale unica
causa ostativa all’accoglimento dell’istanza, le affermazioni rese dal Wakel in
sede di arresto, trovando singolare che lo stesso fosse a conoscenza della
somma di denaro e del cellulare oggetto di rapina, anche se gli agenti operanti
non gli avessero precisato alcunché sul punto. Ed infatti il Wakel, come dallo
stesso precisato sin dal momento dell’arresto, era a conoscenza dei particolari in
questione unicamente perché, nell’immediatezza dei fatti, si trovava nei pressi
del luogo della rapina e veniva in contatto con la persona offesa, che gli chiedeva
aiuto e che, quindi, gli raccontava l’accaduto.
Rileva che da tale comportamento non può desumersi alcuna condotta
ostativa da parte dell’interessato, e che le argomentazioni in senso contrario
dell’ordinanza impugnata appaiono illogiche e carenti, non spiegando affatto
perché un simile comportamento sia di per sé negligente nel caso concreto,
nonché contraddittorie, in quanto sin dal momento del fermo il Wakel aveva
dichiarato di essere intervenuto in aiuto della persona offesa, per cui era
assolutamente normale che egli fosse a conoscenza dei particolari della rapina.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
con rinvio dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2

assolto per non aver commesso il fatto.

2.

La Corte territoriale ha fornito una motivazione carente, illogica e

contraddittoria in punto di condotta gravemente colposa ostativa al
riconoscimento dell’indennizzo.
Nella valutazione del verbale di arresto del 7.1.2014 il giudice della
riparazione si è limitato a valorizzare la circostanza che il Wakel, al momento
dell’arresto, come per discolparsi, da subito asseriva di non avere asportato alla
vittima soldi e telefono cellulare, nonostante gli operanti non gli avessero ancora
parlato di che cosa fosse stato derubato al Lakehal. Hanno quindi ritenuto che

ulteriormente specificare le ragioni di una simile valutazione, che in realtà pare
sovrapporre i due distinti piani del giudizio di riparazione rispetto a quello del
giudizio penale, in contrasto con il principio di reciproca autonomia dei due
giudizi, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. Sez.
4, n. 9212 del 13/11/2013 – dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201).
La motivazione dell’ordinanza impugnata palesa la sua contraddittorietà e
manifesta illogicità laddove non considera, tuttavia, quanto risultante dallo
stesso verbale di arresto, che viene specificamente indicato nel provvedimento in
esame, vale a dire la circostanza che il Wakel, nell’immediatezza, riferiva anche
di essere intervenuto in aiuto del Lakehal. Conseguentemente, la sua conoscenza
dei dettagli della rapina, lungi dal configurare una “anomalia”, poteva costituire
una circostanza normale, per nulla indicativa di una

excusatio non petita

“indiziante”, come ritenuto dalla Corte territoriale. Si tratta di un aspetto di
indubbia rilevanza che non è stato in alcun modo considerato e approfondito dal
giudice di merito, anche solo per confutarlo. Di contro, l’ordinanza ha ritenuto di
evidenziare una circostanza ulteriore, in realtà del tutto neutra ed ininfluente
rispetto al giudizio di riparazione, costituita dal comportamento processuale della
vittima, che sottraendosi all’esame dell’imputato e del suo difensore determinava
l’assoluzione nel merito dell’istante; senza preoccuparsi, semmai, di valutare
compiutamente le dichiarazioni rese in fase di indagine dalla persona offesa,
utilizzabili ai fini riparatori in quanto affetti da inutilizzabilità solo “fisiologica”, e
non esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4,
n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 26823801).

3.

Le lacune motivazionali del provvedimento impugnato impongono di

ribadire in questa sede che rientrano nelle esclusive attribuzioni del giudice della
riparazione la ricerca, la selezione, la indicazione e la valutazione delle (concrete
e precise) circostanze di fatto idonee ad integrare la sussistenza delle condizioni
preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere (in punto di condotta, nonché
in punto di nesso causale rispetto all’evento detenzione), e ciò in maniera

3

tale comportamento fosse “anomalo” e “gravemente colposo”, senza

autonoma rispetto al giudice della cognizione. Tale autonomia va interpretata nel
senso che il giudice della riparazione non deve stabilire se gli elementi indiziari
originariamente acquisiti fossero idonei a fondare la misura, ma è chiamato a
verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti concreti dell’interessato che,
indipendentemente dalla loro rilevanza penale, abbiano dato causa, con dolo o
colpa grave, alla custodia cautelare.

4. Ne consegue la necessità che la Corte di appello di Milano proceda, in

indicazione specifica, l’esistenza di una condotta, dolosa e/o gravemente
colposa, effettivamente riconducibile all’odierno ricorrente e sinergica alla
detenzione dallo stesso subita.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, per
nuovo giudizio.
Così deciso il 22 marzo 2018

Il Consiglie estensore
Ales n ro Ranaldi

Il Presidente

Pal zta Piccial

I

sede di rinvio, ad un nuovo esame dell’istanza al fine di verificare, con onere di

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