Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21070 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21070 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONIFAZI ROBERTO nato il 19/05/1970 a AMANDOLA

avverso l’ordinanza del 14/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
sentita la r lazione svolta dal Consi9.liere MAURA NARDIN;
lette/s,Pftìte le conclusioni del PG

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 14 settembre 2017 la Corte di Appello di Ancona ha

rigettato la domanda formulata da Roberto Bonifazi per la liquidazione dell’equa
riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in ordine all’applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere nel periodo compreso tra il giorno 5 ed il
giorno 8 febbraio 2013, nonché in relazione al periodi di sottoposizione
all’obbligo di dimora, essendo il medesimo stato assolto ex art. 530, comma 2^
cod. proc. pen. dal reato di furto aggravato ed estorsione ai danni di Giacomina
Spinozzi
L’ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell’interessato di cui

all’art. 314, comma 1^ per avere il Bonifazi tenuto un comportamento
rivendicativo nei confronti della Spinozzi- direttamente osservato dai carabinieri
da questa sollecitati- consistito nel pretendere dalla medesima per la riconsegna
delle targhe dell’auto, una somma ulteriore rispetto a quella da lui pagata il
giorno precedente a titolo di acconto per l’acquisto dell’autovettura di proprietà
della Spinozzi, tanto giustificare l’arresto in flagranza per estorsione, oltre che
per il furto delle targhe e dei documenti. Provvedimento questo convalidato dal
G.I.P., che, tuttavia, disponeva l’immediata scarcerazione del Bonifazi,
sottoponendolo alla misura non detentiva dell’obbligo di dimora. La decisione del
giudice della riparazione ha preso atto, da un lato, del fatto che la sentenza di
assoluzione del Bonifazi aveva dato alla vicenda una qualificazione civilistica,
avuto riguardo all’intervenuto acquisto dell’auto da parte del Bonifazi, prima del
prelievo delle targhe e dei documenti, ritenendo così esclusa dell’altruità della
cosa. Dall’altro, che il provvedimento di merito aveva ritenuto evidente il
fraintendimento in cui era incorsa la venditrice, la quale aveva ritenuto di essere
rimasta proprietaria del bene, nonostante l’intervenuto scambio dei consensi,
sicché la richiesta del Bonifazi di una somma superiore a quella da lui corrisposta
il giorno precedente per l’acquisto, per riconsegnare targhe e documenti, non
costituiva condotta estorsiva, egli essendo il proprietario dell’autovettura.
3.

Ciò posto, nondimeno, secondo l’ordinanza del giudice della riparazione,

le modalità pressanti con cui il Bonifazi aveva chiesto alla Spinozzi la somma di
euro 300,00 oltre a quella di euro 175,00 da lui corrisposta il giorno precedente,
per l’acquisto dell’auto, tanto da offrirsi di accompagnarla in banca a prelevare il
denaro, l’essersi introdotto nell’officina per prelevare i documenti dell’auto,
circostanza conosciuta dalla Spinozzi solo successivamente proprio perché resa
edotta dal Bonifazi, integrano un comportamento gravemente colposo,
condizionante l’arresto in flagranza e la detenzione sino all’udienza di convalida.
1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo
difensore, Roberto Bonifazi, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta il
ex art. 606 comma 1″, lett. b) ed e) che il provvedimento della Corte territoriale
2

2.

è condizionato da un errore contenuto nella motivazione, secondo il quale il
ricorrente sarebbe stato assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2^, per
insussistenza dell’elemento soggettivo, allorquando il medesimo era stato
assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. La sentenza di
merito, infatti, chiariva la natura meramente privatistica dei rapporti intercorsi
fra il Bonifazi e la Spinozzi, relativi alla compravendita di un’autovettura, sicché
non era l’assenza del dolo, ma l’assenza del presupposto materiale, perché il
bene che l’imputazione aveva ritenuto oggetto di furto era, in realtà, stato
acquistato dal Bonifazi, così mancando l’altruità della cosa. La proprietà dell’auto

ritenere sussistente anche l’ipotesi del delitto di estorsione, perché era chiaro
che il medesimo non poteva avere posto in essere un comportamento violento o
minaccioso per estorcere del denaro per la restituzione delle targhe alla
proprietaria, essendo lui il proprietario dell’auto. Tutta la vicenda, infatti, doveva
essere diversamente inquadrata dalla Corte dell’equa riparazione, che non aveva
tenuto conto delle ragioni dell’assoluzione, così pronunciando un provvedimento
gravemente illogico e contradditorio, che ometteva di considerare come gli unici
errori colposi fossero stati quelli commessi dai Carabinieri e dal Pubblico
Ministero.
2.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di

Cassazione ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, osservando che
il provvedimento ignora la motivazione dell’esito assolutorio del giudizio,
precisando che, comunque, la domanda deve ritenersi limitata al solo periodo di
custodia in carcere, con esclusione di quello di sottoposizione ad obblighi,
essendo la provvidenza introdotta con l’art. 314 cod. proc. pen. limitata alle
ipotesi di “ingiusta detenzione”.
3.

Il ricorrente ha depositato memoria contenente motivi con i quali

ribadisce le censure già svolte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso va rigettato.

2.

Richiamati tutti i principi espressi da questa Corte in relazione

all’oggetto del giudizio di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento
dell’equo indennizzo a seguito di

ingiusta detenzione,

limitato alla sola

legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto della congruità e
logicità della motivazione.

(cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994,

Bollato, Rv. 198097) e ribadito che elemento connotante il giudizio per la
riparazione dell’ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio
penale, perché lo scopo è quello di valutare l’idoneità del quadro probatorio a
trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti

3

e quindi delle targhe e dei documenti in capo al Bonifazi, inoltre, impedivano di

dell’adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta
gravemente negligente od imprudente dell’imputato, che abbia così
colposamente indotto quello che l’esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere
stato un errore, nondimeno occorre anche ricordare che l’esame della condotta
dell’imputato – che il sede di merito risulterà non integrare il reato- deve
essere valutata ex ante (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D’Ambrosio, rv.
247664), per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto,
pur in presenza di un errore dell’autorità procedente, il presupposto della falsa
apparenza dell’illecito penale (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26.6.2002, Di

3.

Ora, rientra senz’altro nella nozione di colpa ostativa al riconoscimento

del diritto alla riparazione, secondo la previsione dell’art. 314, comma 1^, cod.
proc. pen., anche la condotta tesa ad altri risultati che ponga in essere, per
evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di
leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non
voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si
sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o
nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep.
09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363701; Sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008,
Maisano, rv. 242034).
4.

In questo caso, al di là dell’inquadramento civilistico dato alla vicenda

dalla sentenza di assoluzione, la valutazione della condotta del Bonifazi da parte
dell’ordinanza impugnata si fonda su una lettura del suo comportamento come
forma di “pressione” sulla controparte contrattuale al fine di ottenere comunque
un vantaggio economico, pur se lecito. Certo è che il ragionamento del
provvedimento impugnato- secondo cui la condotta del Bonifazi, osservata
direttamente dai carabinieri e la dettagliata denuncia sporta dalla Spinozzi sono
elementi idonei se considerati ex ante

a trarre in inganno l’autorità procedente

circa la configurabilità di una condotta estorsiva- è incensurabile sotto il logico e
valutativo. Ed invero, come presupposto dalla motivazione, anche in assenza del
dolo di estorsione, vi è che la conclusione del contratto, ancorché non connotata
da un vizio invalidante per coartazione del consenso, può essere comunque il
frutto di un vero e proprio fraintendimento delle proprie e delle altrui ragioni,
sicché il soggetto che in modo insistente chieda ad altri di aderire alla sua
proposta

contrattuale, anche se del tutto lecita, può proprio per il suo

comportamento dar luogo all’apparenza di una condotta estorsiva. Ciò è proprio
quanto accaduto, secondo il filo argomentativo della Corte territoriale, nel caso di
specie. Sebbene, infatti, la sentenza di merito abbia fondato l’assoluzione sulla
considerazione che l’effetto traslativo della proprietà si verifica, anche nel caso
della compravendita di un auto con il mero scambio dei consensi, tuttavia, il
4

Benedictis).

giudice della riparazione ha valutato la diversa situazione di apparenza
determinatasi proprio a causa della condotta del Bonifazi, ritenendo che questi
abbia posto in essere un comportamento certamente confondibile con una
coartazione della volontà, non solo dalla stessa controparte, ma dai carabinieri
che, sollecitati dalla Spinozzi, osservavano ciò che accadeva.
5. La motivazione, dunque, è del tutto incensurabile sia sotto il profilo
della congruità, che della coerenza, esente da ogni vizio di logicità. Ne consegue
il rigetto del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese
processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dall’Amministrazione in
questo giudizio di legittimità, liquidate in euro mille.
Così deciso il 22/03/2017

Il Consig iere est.
Maura N rdin

Il Presidente
Pat

iccialli

P.Q.M.

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