Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21070 del 15/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21070 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 15/04/2016

SENTENZA
Sul ricorso proposto personalmente da Arpino Vincenzo, n. a Napoli il
05.12.1969, rappresentato e assistito dall’avv. Giandomenico De
Francesco, d’ufficio, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli,
decima sezione penale, n. 6620/2015, in data 18.01.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Enrico
Delehaye che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18.01.2016, il Tribunale di Napoli dichiarava

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inammissibile l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.
nell’interesse di Arpino Vincenzo avverso un’ordinanza reiettiva che
decideva sull’istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare
della custodia in carcere applicata al sunnominato ex art. 285 cod.
proc. pen., ritenendo che l’istanza difensiva de libertate fosse stata
avanzata senza procedere all’avviso alla persona offesa (per i reati di
cui agli artt. 110, 628 cod. pen. e 110, 582, 585 cod. pen.), a norma

2. Avverso detto provvedimento, Arpino Vincenzo propone ricorso per
cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.
Evidenzia il ricorrente come, alla luce dei precedenti giurisprudenziali
emersi anche in sede di legittimità, la previsione in parola non trova
applicazione alcuna laddove la condotta violenta, come nella
fattispecie, sia stata del tutto occasionale e si collochi al di fuori di un
pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
2. Come è noto, con la I. n. 119/2013 – recante conversione, con
modificazioni, del d.l. 14.8.2013 n. 93 – è stata introdotta, nei
procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla
persona, un’obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa
dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della
richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli
artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen., a pena di
inammissibilità dell’istanza de libertate. In particolare, il nuovo testo
dell’art. 299, comma 3 cod. proc. pen. onera la parte che richiede la
modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell’istanza,
di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona
offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere
domicilio.
La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze de libertate è
riconosciuta tanto nella fase delle indagini preliminari che in quella
successiva alla chiusura delle stesse.
L’informativa alla persona offesa, inoltre, è stata estesa ai

dell’art. 299, comma 3 cod. proc. pen..

conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure
cautelari emessi dal giudice (art. 299, comma 2 bis cod. proc. pen.).
2.1. La ratio delle disposizioni in parola è, con ogni evidenza, quella di
rendere partecipe la vittima di siffatti reati dell’evoluzione dello status
cautelare dell’indagato, permettendo altresì alla stessa di presentare,
entro un breve termine, memorie ai sensi dell’art. 121 cod. proc.
pen., al fine di offrire all’autorità giudiziaria procedente ulteriori

previsioni si inseriscono nel più ampio ventaglio delle misure intese a
rafforzare il diritto partecipativo della persona offesa, rappresentate
dalla modifica dell’art. 101, comma 1 cod. proc. pen., che ha
introdotto l’obbligo a carico dell’organo che riceve la notizia di reato
di informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore
di fiducia e di richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, dall’obbligatorietà dell’avviso ex art. 408 cod. proc. pen. alla
persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, anche
in assenza di esplicita richiesta, dall’inclusione tra i destinatari
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod.
proc. pen.) del “difensore della persona offesa o, in mancanza di
questo”, della “persona offesa” quando si procede per i reati di cui
agli artt. 572 e 612-bis cod. pen.. È palese, pertanto, la volontà del
legislatore di rendere informata la persona offesa di ogni evoluzione
della vicenda che la riguarda come vittima, nei diversi snodi
proced i menta li.
2.2. La novella legislativa attua, in parte, la direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (recante
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato) e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (maggio 2011), ratificata dall’Italia con L. n. 77 del 27
giugno 2013.
La direttiva 2012/29/UE costituisce un atto programmatico assunto
dagli organismi europei che, nel rivedere ed integrare i principi
enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI, impegna gli Stati
membri dell’Unione a “realizzare significativi progressi nel livello di
tutela delle vittime in tutta l’Unione, in particolare nei procedimenti
penali”, assicurando alle vittime dei reati il diritto a ricevere

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elementi di valutazione pertinenti all’oggetto della richiesta. Tali

”informazioni dettagliate”, al fine di “prendere decisioni consapevoli in
merito alla loro partecipazione al procedimento”, informazioni anche
“relative allo stato del procedimento”.
Più in dettaglio, la vittima dovrebbe essere informata non soltanto
della data e del luogo di celebrazione del processo e delle imputazioni
per cui si procede, ma anche delle informazioni specifiche “sulla
scarcerazione o evasione dell’autore del reato, almeno nei casi in cui

vittime”, così come delreventuale diritto di presentare ricorso
avverso una decisione di scarcerazione dell’autore del reato, se tale
diritto esiste nell’ordinamento nazionale”.
La Convenzione di Istanbul, dal canto suo, nell’impegnare gli Stati ad
adottare una serie di misure volte a garantire la protezione delle
vittime della violenza di genere, stabilisce che le persone offese siano
informate dell’eventuale evasione dell’autore del reato, nonché della
liberazione di quest’ultimo in via temporanea o definitiva (art. 56 lett.
b). Sempre la citata Convenzione, prevede che le vittime siano
informate dei loro diritti, dell’esito della denuncia, dei capi di accusa,
dell’andamento generale delle indagini e del procedimento, nonché
del loro ruolo nell’ambito del procedimento e dell’esito del giudizio
(art. 56 lett c).
3. Si è visto come la norma obblighi l’istante, a pena di
inammissibilità della sua richiesta, a notificare la medesima al
difensore della persona offesa (se nominato) ovvero alla persona
offesa stessa (in mancanza di nomina di difensore) nel domicilio
dichiarato o eletto, salva l’ipotesi che, oltre alla mancata nomina, vi
sia stata anche omessa dichiarazione o elezione di domicilio: in
questo ultimo caso, infatti, l’obbligo di informativa viene meno.
3.1. Il regime informativo in parola non soffre limitazioni o deroghe a
seconda della fase processuale, dal momento che l’incipit dell’art.
299, comma 4-bis cod. proc. pen. che allude espressamente alla fase
successiva alla chiusura delle indagini disciplina esclusivamente l’iter
procedimentale da seguire in presenza di istanza presentata nel corso
dell’udienza ovvero fuori da essa.
Appare evidente che la presentazione di istanza di revoca o
modificazione intervenuta nel corso delle indagini e prima della loro
conclusione, trova la sua regolamentazione esclusiva nelle regole

(//

possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le

generali dinanzi esposte che impongono un obbligo informativo alla
persona offesa di carattere generalizzato (quindi indipendente dal
fatto che l’istanza venga fatta in sede di udienza di convalida ovvero
di interrogatorio di garanzia, udienze alle quali la persona offesa,
tramite il suo difensore, non può partecipare ovvero nel corso
dell’incidente probatorio ove detta presenza è facoltativa), con le sole
eccezioni che si sono dette (nomina di difensore, intervenuta

dichiarazione o elezione di domicilio).
3.2. Ma v’è da chiedersi: che succede quando, in fase di indagini,
l’indagato ed il suo difensore sconoscono anche la sola identità di una
(o più) persone offese (si pensi ai reati plurioffensivi, nei quali l’onere
di individuazione della parte offesa, anche ai fini partecipativi del
processo spetta alla pubblica accusa e, in via residuale, al giudice) ?
Come sarà possibile per l’istante colmare questo difetto conoscitivo,
in situazioni nelle quali gli atti del processo non sono depositati e non
si potrà certo imporre al pubblico ministero di violare la segretezza
anche al solo fine della comunicazione di un nominativo e di un
recapito, che riguarda non un soggetto “qualsiasi” ma proprio la
vittima del reato ? Come sarà possibile conciliare la tutela della
vittima con questa – in qualche modo, indirettamente “favorita” presa di contatto tra autore del reato e soggetto passivo ? Situazione,
quest’ultima, la cui delicatezza non è difficile immaginare tanto più
nell’ipotesi (non certo infrequente) di persone offese poste in località
protette ovvero rivestenti la qualità di collaboratori di giustizia, in
condizioni tali per le quali è la stessa legge a prevedere ed imporre un
obbligo di “copertura” e di distanza tra offensore e offeso.
Dal momento che non si potrà certo onerare l’istante della prova
negativa in ordine alla mancata conoscenza dei “dati” che riguardano
la persona offesa e tantomeno obbligare il pubblico ministero a
rendere, di fatto, pubblici dati sensibili in una fase processuale
coperta dal segreto, al fine di “comporre” una situazione che il
legislatore non ha adeguatamente previsto, non potrà che essere lo
stesso giudicante, adito in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen.,
nell’ipotesi di omessa notifica della stessa a parte offesa notiziabile
(ossia con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o
eletto) a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o
meno (ossia se il dato di ricerca potesse essere rilevato dagli atti

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accessibili alla parte o meno) e solo nel primo caso, dichiarare
l’inammissibilità della richiesta; di contro, nell’ipotesi in cui questa
verifica comprovi l’esistenza di un’omissione del tutto incolpevole (o,
comunque, scusabile), per essere la parte offesa non identificabile nei
termini precedentemente esposti, l’istanza dovrà essere valutata nel
merito per impossibilità di adempiere all’obbligo informativo.
3.3. In altre parole, la situazione di non identificabilità incolpevole

dell’adempimento in parola, finendo con il coincidere con la situazione
della persona offesa che non ha nominato il difensore ovvero che non
ha dichiarato né eletto il domicilio.
Nella fattispecie, il Collegio non può che prendere atto che dette
verifiche il Tribunale di Napoli non ha compiuto, limitandosi inaccettabilmente – a prendere atto della sola omessa notifica alla
persona offesa dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen..
4. Ne consegue la doverosità di un provvedimento di annullamento
con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli a cui andranno
trasmessi nell’integralità gli atti.
In sede di rinvio, il giudice ad quem dovrà uniformarsi al principio di
diritto sopra esposto, e segnatamente verificare se l’omessa notifica
alla persona offesa dell’istanza de libertate, anche tenuto conto della
fase processuale di riferimento, possa ritenersi incolpevole o meno,
alla luce dei parametri di valutazione e delle verifiche di cui si è detto:
nell’ipotesi che detta notifica fosse in qualche modo inesigibile, il
giudice del rinvio delibererà nel merito l’istanza.
La Cancelleria provvederà ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale cui dispone l’integrale trasmissione degli atti.
Si provveda ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.4.2016

della persona offesa finirà per estendere l’area di esclusione

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