Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21069 del 15/04/2016


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 21069 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
Sulla richiesta proposta personalmente da Naji Walid, n. in Tunisia il
16.01.1982, rappresentato e assistito dall’avv. Giorgio Zanelli, di
fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, n. 652/2013, in
data 05.03.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Alfredo Pompeo Viola in data 11.01.2016 con la quale è stato chiesto
di dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 15/04/2016

1. Con l’atto in oggetto, Naji Walid chiede la revoca della sentenza
pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 05.03.2015, irrevocabile
in data 11.06.2015, con la quale il sunnominato era stato condannato
alla pena di anni due, giorni quindici di reclusione ed euro 500,00 di
multa per i reati di cui agli artt. 628, 61 n. 5, 582, 585 cod. pen.. A
sostegno della richiesta, il condannato deduce di non aver avuto
conoscenza del processo nonché della citata sentenza in epoca

precedente l’irrevocabilità della medesima e sino al 23.09.2015,
giorno nel quale gli veniva notificato il provvedimento di esecuzione
pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia in data 17.09.2015.
2. Il Naji Walid rappresenta in particolare:
-di non aver mai ricevuto la notificazione del decreto che disponeva
nei suoi confronti il giudizio immediato;
-di non aver avuto contatti con il difensore d’ufficio;
– di essere stato detenuto ininterrottamente dal 20.09.2014, quindi
anche durante il processo di primo grado, esauritosi nella sola
udienza del 05.03.2015 in cui venne pronunciata la sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La richiesta di rescissione del giudicato, è manifestamente

infondata e, come tale, va dichiarata inammissibile.
2. Dal consentito accesso agli atti del processo risulta che, per ì reati
per i quali Naji Walid ha riportato la condanna oggetto della richiesta
di rescissione del giudicato, lo stesso era stato tratto in arresto.
Inoltre, dal verbale redatto, ex art. 161, comma 3 cod. proc. pen., da
un appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
circondariale di Brescia in data 08.10.2012, risulta che in quel
Comune, alla via Milano n. 22, lo stesso aveva eletto domicilio: detto
verbale, redatto da pubblico ufficiale, è atto pubblico il cui contenuto
fa fede fino a quando non ne sia stata dimostrata la falsità.
In detto domicilio, validamente dichiarato, è stata infruttuosamente
tentata la notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato;
conseguentemente, la notifica è stata effettuata, ex art. 161, comma
4 cod. proc. pen., presso il difensore (avv. Giorgio Zanelli del foro di
Brescia, difensore che, sia nella richiesta che nel decreto di giudizio

2

immediato, figura come di fiducia): ne deriva che la notificazione di
tale atto risulta regolarmente eseguita e che l’imputato è stato
correttamente dichiarato “assente” nel corso del giudizio.
3. In sostanza, sul piano generale, la disciplina introdotta dalla I.
67/2014 si articola avendo come riferimento tre categorie di
situazioni, e cioè che al momento della costituzione delle parti, in
sede di udienza preliminare o dibattimentale:
data della udienza e questi abbia espressamente rinunciato a
parteciparvi;
2) non vi sia la prova certa della conoscenza dell’imputato della data
della udienza, ma, al contempo, vi siano una serie di “fatti o atti” da
cui si fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che
l’imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale
nei suoi riguardi;
3) non vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato
né della data dell’udienza, né della esistenza del procedimento
penale.
In riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della
conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e vi sia
rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza.
Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova
della sola conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del
procedimento penale, il novellato art. 420-bis, cod. proc. pen., fa
conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al
contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la “incolpevole”
mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420-bis,
comma 4).
Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420quater cod. proc. pen.).
4. Fermo quanto precede, nella fattispecie si versava in un’ipotesi
nella quale, al momento della celebrazione del processo in sede
dibattimentale, non vi era la prova certa della conoscenza
dell’imputato della data d’udienza, ma, al contempo, vi erano
elementi indicativi del fatto che l’imputato fosse a conoscenza
dell’esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi.
Legittimamente dichiarata l’assenza dell’imputato ex art. 420-bis cod.

;

1) vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della

proc. pen., occorre accertare se detta assenza sia dipesa dalla
“incolpevole” mancata conoscenza da parte dell’imputato stesso del
processo, requisito indispensabile per procedere alla rescissione del
giudicato.
5. Dagli atti emerge altresì che, al momento della celebrazione del
processo, il predetto era detenuto per altra causa; peraltro, nel
succitato verbale di identificazione, si è anche correttamente

evidenziato che l’odierno ricorrente è stato reso edotto dell’obbligo di
comunicare all’autorità giudiziaria ogni mutamento del domicilio
dichiarato ed eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza od
inidoneità della dichiarazione, le successive notificazioni sarebbero
state eseguite mediante consegna al difensore.
6.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa stessa sezione

“sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza del processo,
preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui all’art. 625ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o
imputata abbia regolarmente eletto domicilio e si sia poi resa
irreperibile presso detto domicilio, con la conseguente notificazione
degli atti processuali al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161,
comma quarto, cod. proc. pen.” (Sez.

2, sent. n. 45329 del

28/10/2015, dep. 13/11/2015, Helmegeanu, Rv. 264959).
6.1. L’ipotesi su cui è intervenuta la sentenza n. 45329/2015 differiva
dal caso di specie non essendo relativa ad un imputato detenuto al
momento della notificazione ma ad un imputato detenuto per altro
procedimento; in ogni caso, secondo il consolidato orientamento
giurisprudenziale, l’ipotesi di eventuale stato di detenzione
dell’imputato sopravvenuto per altra causa alla dichiarazione o
all’elezione di domicilio effettuata – evento sconosciuto dall’ufficio e
non reso noto al giudice da parte del difensore, né altrimenti dedotto
dalla parte – non impone di eseguire le notificazioni presso il luogo di
detenzione essendo valida la notifica del decreto di fissazione
dell’udienza nel luogo del domicilio dichiarato o eletto (cfr., ex multis,
Sez. 1, sent. n. 41339 del 15/10/2009, dep. 27/10/2009, Petralia,
Rv. 245074).
6.2. Da ciò consegue che l’imputato non può fondatamente dolersi
delle modalità di notifica, nelle forme previste dall’art. 161, comma 4
cod. proc. pen., del decreto di citazione a giudizio, allorquando non

4

abbia provveduto a comunicare il trasferimento di domicilio e il
sopravvenuto stato di detenzione come sarebbe stato suo preciso
onere a norma dell’art. 161 cod. proc. pen..
6.3. E così, la (regolare) notificazione del decreto che dispone il
giudizio eseguita non direttamente nelle mani dell’imputato od in
luogo da questi indicato ma esclusivamente presso il difensore

da parte dell’imputato della data di celebrazione del processo /. ma la
conseguenza sarebbe comunque derivata esclusivamente da una sua
condotta non certo “incolpevole” che, in quanto tale, non consente di
ritenere integrate le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 625-ter cod.
proc. pen. per ottenere la rescissione del giudicato.
D’altro canto, diversamente opinando, si potrebbe giungere al
paradosso che la volontaria elezione o dichiarazione di un domicilio
inidoneo non seguita da un’attivazione dell’interessato a comunicare
eventuali mutamenti di quanto dichiarato possa diventare un agevole
escamotage per vanificare l’esito del processo in absentia attraverso il
ricorso (potenzialmente attuabile anche a distanza di anni) al rimedio
di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen. con tutte le immaginabili
deleterie conseguenze non solo sull’economia processuale e sulla
esigenza di rapido accertamento dei reati e dei loro responsabili a
beneficio della collettività, ma anche sui tempi di estinzione dei reati
per prescrizione atteso che per espresso dettato normativo la
sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen. può
essere disposta solo fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420ter cod. proc. pen..
7. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, anche sotto altro
profilo, difetta in capo a Naji Walid il requisito della incolpevole
mancata conoscenza del processo.
Sempre la giurisprudenza di legittimità riconosce come, in tema di
rescissione di giudicato, sussista colpa evidente nella mancata
conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al
rimedio previsto dall’art. 625-ter cod. proc. pen., quando la persona
sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore
di fiducia in un procedimento penale, non si attivi autonomamente
per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere
informato dello sviluppo di tale procedimento (Sez. 6, ord. n. 15932

,/

potrebbe sì potenzialmente aver dato luogo alla mancata conoscenza

del 01/04/2015, dep. 16/04/2015, Della Nave, Rv. 263084); così
come costituisce specifico dovere deontologico del difensore il
coinvolgimento dell’assistito nelle contingenti scelte nel procedimento
e, nella fase propriamente processuale (tra tutte, Sez. U, sent. n.
22242/2011, Scibè; Sez. 6 sentt. n. 66/2010, 5332/2011,
5169/2014, Sez. 5, sent. n. 24707/2010), è onere proprio
dell’imputato l’attivazione per il contatto con il difensore: attivazione

addebitabile esclusivamente alla parte.
8. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del
giudicato consegue la condanna della parte privata istante al
pagamento delle spese processuali attesa la natura di impugnazione
dell’istanza proposta a norma dell’art. 625 ter cod. proc. pen. (cfr. in
tal senso, Sez. 1, sent. n. 23426 del 15/04/2015, dep. 01/06/2015,
Rv. 263795). Stante la particolarità della situazione non ritiene il
Collegio di dover irrogare al richiedente anche la sanzione del
versamento a favore della cassa delle ammende della ulteriore
somma prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.

PQM

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al
pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del
15.04.2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Andre Pellegrino

Dott.ssa Matilde Cammino

Cuw-

che, nella fattispecie, risulta del tutto mancata per fatto e colpa

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