Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21066 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21066 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PADALINO GIULIO nato il 19/09/1967 a TORINO

avverso l’ordinanza del 27/2/2017 della CORTE DI APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 08/03/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 27.2.2017 la Corte di appello di Genova ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dal difensore di Giulio Padalino avverso la
sentenza emessa il 25.10.2016 dal Tribunale di Savona, sul rilievo che
quest’ultima sentenza era stata depositata contestualmente alla lettura del
dispositivo all’udienza del 25.10.2016, per cui il termine di 15 giorni per proporre
appello scadeva il 9.11.2016, mentre l’atto di appello era stato depositato il

2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il Padalino.
Deduce violazione di legge, in quanto né dal corpo della sentenza, né dal
relativo verbale di udienza risulta che la sentenza di primo grado sia stata
depositata e pubblicata con motivazione contestuale, e cioè mediante lettura in
udienza della motivazione. Conseguentemente il termine per impugnare non era
di soli 15 giorni, ma di 30 giorni, decorrenti dallo spirare del termine di 15 giorni
per il deposito della motivazione, sicché l’appello doveva considerarsi
tempestivo.
Rileva, inoltre, che l’ordinanza impugnata, in maniera manifestamente
illogica, ha desunto che si fosse in presenza di motivazione contestuale dal solo
fatto che la sentenza era stata depositata il medesimo giorno in cui si era tenuta
l’udienza, nonostante la totale assenza di indicazioni in tal senso ricavabili dal
verbale di udienza o dal testo della sentenza.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice
competente.

4. Il ricorso è fondato.
Dall’esame del verbale della udienza svolta innanzi al Tribunale di Savona il
25.10.2016 e dagli atti inseriti nel fascicolo di ufficio, consultabili da questa Corte
stante la natura processuale della doglianza, si evince che il Tribunale, chiusa la
discussione, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, tornato in aula, dà
lettura del “dispositivo” della sentenza, riservandosi il termine di 15 giorni per le
motivazioni. Il verbale risulta chiuso alle ore 12.06. La sentenza (con la
motivazione) risulta poi depositata lo stesso giorno, ma alle ore 15.30, quindi
pacificamente dopo la chiusura del verbale di udienza. Dal che si desume con
certezza che il giudice non ha dato lettura delle motivazioni in udienza, né ciò

2

9.12.2016

risulta dall’epigrafe della stessa sentenza, ove anzi si legge che il Giudice «ha

pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
sentenza…», senza alcun riferimento alla lettura contestuale della motivazione in
udienza.
Ne discende che il termine corretto per appellare la sentenza del Tribunale ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen. – è
quello di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 15 giorni per il
deposito della sentenza, completa di motivazione. Conseguentemente,

motivazione scadeva il 9.11.2016 e quello di 30 giorni per appellare il 9.12.2016,
giorno in cui è stato presentato l’atto di appello, che deve quindi ritenersi
tempestivo, contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla Corte
territoriale nel provvedimento in disamina.

5. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, senza
rinvio, e gli atti trasmessi alla Corte di appello per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di appello di Genova per il giudizio.
Così deciso il 8 marzo 2018

Il ConsicJ4ere estensore

Il Presidente

Al sa dro Ranaldi

Pticciai

trattandosi di decisione pronunciata il 25.10.2016, il termine per il deposito della

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