Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21065 del 08/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21065 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ARCORACI ANGELO, nato il 17/05/1984;

avverso l’ordinanza n. 639/2015 del TRIBUNALE del RIESAME di MESSINA,
del 19/10/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Imperiali;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Mario M.Stefano Pinelli,
che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso

1

Data Udienza: 08/04/2016

f

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/10/2015 il Tribunale del Riesame di Messina accoglieva l’appello
proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto avverso
l’ordinanza emessa il 10/9/2015 dal Giudice per le indagini preliminari di quella sede, che
aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame ricorre per cassazione l’indagato, a
mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento e sollevando a tal fine i seguenti motivi
di impugnazione:
2.1.

violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 648 cod. pen. i 273 e 275 cod, proc.

pen. assumendosi nel ricorso che l’originaria richiesta del P.M. non aveva indicato né i gravi
indizi di colpevolezza né le esigenze cautelari in virtù delle quali dovesse ritenersi necessaria
una misura cautelare personale con riferimento alla ricettazione di un assegno, e che il
Tribunale del riesame avrebbe argomentato con una motivazione illogica ed apparente la
consapevolezza dell’illecita provenienza del titolo, da parte del ricorrente, desumendola da fatti
precedenti che non sono contestati.
2.2.

violazione degli artt. 648 cod. pen. , 274 lett. c) e 275 cod, proc. pen.

assumendosi che il Tribunale del riesame avrebbe desunto le esigenze cautelari da fatti che
non sono oggetto di imputazione , e lamentando essere stata omessa la motivazione in ordine
alla ritenuta inadeguatezza di una misura non detentiva quale l’obbligo di dimora o comunque
di altre misure cautelari.

CONSIDERATO IN DIRI’TTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di
legittimità stabiliti dall’art. 606 comma cod. proc. pen.
Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento
impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni
da vizi logici o giuridici. In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il
controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare
che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo,
la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti,
risultanti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle
2

confronti di Arcoraci Angelo in relazione al reato di ricettazione allo stesso ascritto.

argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del
25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 6 n. 3529 del 12.11.1998, Sabatini, Rv. 212565; sez. 3
n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez.
Feriale n. 47748 del 11.8.2014, Contarini, Rv. 261400). Nel caso di specie, Il Tribunale ha
congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha
ritenuto raggiunti i gravi indizi della colpevolezza dell’Arcoraci in ordine al reato ascrittogli e la
misura degli arresti domiciliari invocata dal P.M. necessaria a prevenire reiterazioni della
condotta criminosa.

infatti, sono stati legittimamente e congruamente desunti dal Tribunale del Riesame da una
varietà di elementi, inerenti le modalità dell’azione criminosa ed il contesto nella quale questa
si è inserita: si riferisce nell’ordinanza impugnata che, a seguito di denunzia sporta dalla
persona offesa, che lamentava di aver ricevuto dalla “TEC S.n.c. di Iazzaro G. & C.”, in
pagamento di precedenti vendite di materiale edile, due assegni denunciati smarriti o rubati,
ed essendo stata concordata con lo stesso acquirente un’altra consegna di merce, la Guardia di
Finanza predisponeva un servizio di osservazione che consentiva di sorprendere l’Arcoraci
nell’atto di consegnare un terzo assegno che successivi accertamenti consentivano di verificare
essere stato anch’esso denunciato come smarrito. Legittimamente, peraltro, il Tribunale del
riesame ha tratto le ragioni del suo convincimento in ordine alla consapevolezza, da parte del
ricorrente, dell’illecita provenienza del titolo, dall’intero contesto nel quale si sono svolti i fatti,
a nulla rilevando sotto questo profilo che non sia stata contestata la ricettazione anche dei
primi due assegni, tanto più che l’Arcoraci è stato rinvenuto in possesso di ulteriori due assegni
del medesimo carnet dal quale proveniva l’assegno dallo stesso consegnato alla persona offesa
in una delle due occasioni precedenti. Infine, altro elemento significativo della consapevolezza,
da l’Arte dell’Arcoraci, dell’illecita provenienza del titolo che consegnava è stata ritenuta la
circostanza che anche tale assegno, al pari dei precedenti, tutti non trasferibili, recava la firma
“Di Iazzaro G.C.” (o “Di Lazzaro G.C.”), apparentemente corrispondente a parte della ragione
sociale della società di cui l’Arcoraci si è presentato come rappresentante, ma non al cognome,
privo della preposizione “di”, della persona fisica inserita nella denominazione della società.
1.2. Il provvedimento impugnato non presenta il vizio denunciato con i ricorsi nemmeno in
relazione all’esposizione delle esigenze cautelarì giustificative della misura disposta, essendosi
legittimamente desumente queste non solo dalle modalità del fatto per cui si procede, ma
anche dai precedenti penali da cui è gravato l’Arcoraci, ritenuti sintomatici, tra l’altro, della sua
inclinazione alla frode, e dalla violazione, anche in occasione dell’arresto in flagranza, della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., sicché risultano adeguatamente
illustrate le ragioni della ritenuta necessità della misura custodiale disposta.
2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, sussistendo profili di colpa, la parte privata che lo ha proposto deve

3

1.1. I gravi indizi della colpevolezza dell’Arcoraci in ordine alla ricettazione ascrittagli,

o

essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 1.500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso nella camera di consiglio dell’8 aprile 2016.

Si provveda a norma dell’art. 28 reg. att. cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA