Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21064 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21064 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZILLI NICOLA nato il 21/06/1979 a PORDENONE

avverso l’ordinanza del 02/08/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 08/03/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con provvedimento del 2.8.2017 il GIP del Tribunale di Venezia ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Nicola Zilli, diretto ad ottenere
rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione
avverso il decreto penale di condanna n. 2894/14 emesso nei suoi confronti e
dichiarato esecutivo il 23.5.2015.
Il giudice ha ritenuto il ricorso ripropositivo di questione già rigettata con

2. Propone ricorso per cassazione lo Zilli, a mezzo del difensore, lamentando
violazione di legge in relazione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Dopo aver premesso che sin dal primo ricorso lo Zilli aveva sostenuto che,
nonostante l’avvenuta notifica del decreto penale al difensore d’ufficio (avv.
Francesco D’Elia), egli non era mai stato informato da quest’ultimo di tale
decreto, il ricorrente deduce che nel secondo ricorso proposto dinanzi al GIP, a
differenza del primo, era stata prodotta la e-mail con la quale l’avv. D’Elia
comunicava di aver informato lo Zilli dell’avvenuta notifica del decreto penale
con una semplice lettera non raccomandata, talché il difensore riconosceva che il
ricorrente potesse non averla ricevuta.
Ritiene quindi che erroneamente il giudice abbia ritenuto la seconda istanza
meramente ripetitiva della precedente, la stessa fondandosi su elementi diversi
rispetto alla prima.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del
ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, perché comunque l’istanza in disamina è stata
proposta tardivamente.
L’istanza di restituzione nel termine deve essere presentata entro il termine
di 30 giorni dal momento in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del
provvedimento, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 175 cod. proc. pen.
Dallo stesso ricorso risulta che l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del
decreto penale di condanna oggetto di restituzione nel termine il 16.2.2017, nel
momento in cui il suo difensore ebbe la possibilità di visionare i documenti del
fascicolo processuale (tanto che la prima istanza di restituzione nel termine
venne depositata, tempestivamente, il 17.3.2017).
Divenuta definitiva l’ordinanza di rigetto di quella (prima) istanza, la
seconda istanza di restituzione nel termine, vale a dire quella in esame –

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precedente ordinanza emessa il 6.5.2017.

presentata in data 29.5.2017, quindi ben oltre il termine di 30 giorni dal
16.2.2017 -, doveva essere comunque dichiarata inammissibile, per essere
ormai scaduto il termine decadenziale previsto dall’art. 175, comma 2-bis, cod.
proc. pen.
Pertanto qualsiasi ulteriore questione rimane assorbita dalla riscontrata
tardività dell’istanza.

5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa

186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 8 marzo 2018

Il Consigli
Ales

estensore
o Ranaldi

Il Presidente
Piccia

nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.

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