Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21062 del 19/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21062 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIELA ELIO nato il 04/12/1974 a LOCRI
FUDA VINCENZO COSIMO nato il 02/02/1991 a REGGIO CALABRIA

avverso l’ordinanza del 25/04/2015 del GIP TRIBUNALE di LOCRI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;
lette/~ le conclusioni del PG
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Data Udienza: 19/02/2016

CONSIDERATO IN FATTO
Il p.m. presso il Tribunale di Locri impugna l’ordinanza del Gip presso lo stesso tribunale
depositata in data 25 aprile 2015, di mancata convalida del fermo eseguito in data 23
aprile 2015 a carico di Fuda Vincenzo Cosimo e Riela Elio e mancato accoglimento della
richiesta di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli stessi, indiziati
di concorso di rapina aggravata, lesioni personali ed altro, nonché il solo Fuda di
evasione.

a)
Violazione della norma di cui all’art 606, comma 1 lett. e) c.p.p., data la
manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza a carico degli indagati. Il p.m. censura la ricostruzione dei fatti
compiuta dal Gip competente, in quanto ritiene possibile arrivare a diverse conclusioni
anche solo utilizzando i dati tecnici presenti nel fascicolo, consistenti nelle analisi dei
tabulati telefonici e fotogrammi di telecamere installate presso talune aziende site in
luoghi interessati dallo svolgimento del reato. In base alla ricostruzione prospettata dal
Gip, infatti, emergerebbero gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina
aggravata in concorso a carico di Riela Elio, quale esecutore materiale della rapina a
mano armata con altro soggetto non identificato, e di Fuda Vincenzo Cosimo, per aver
partecipato al delitto fornendo le indicazioni ai suoi correi sugli spostamenti della vittima
Fazzolari Salvatore prima, e, dopo, provvedendo al recupero dei complici, assicurando
in tal modo i proventi della rapina. Nella circostanza il Fuda evadeva anche dal luogo
della detenzione domiciliare, circoscritto nell’ambito del comune di Gioiosa Ionica, anche
per quanto concerne il permesso di assentarsi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di tutti i
giorni.
Inoltre, sulla scorta di numerosi elementi raccolti nel corso nella indagini, fra cui le
dichiarazioni di talune vittime di precedenti operazioni truffaldine ad opera degli
indagati, sarebbe emerso come gli stessi abbiano fatto normalmente uso di due utenze
telefoniche attive nelle fasi topiche della rapina, di cui una associata ad un cellulare
rinvenuto e sequestrato nei momenti successivi alla commissione della stessa.
Violazione della norma di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., con
b)
riferimento alle motivazioni fornite dal Gip in merito alla ritenuta insussistenza del
pericolo di fuga, incentrate sulla mancata rappresentazione – in sede di richiesta della
misura cautelare della custodia in carcere – di concreti elementi di fatto con riguardo
alla singola posizione di entrambi gli indagati dai quali desumere che il pericolo di fuga
fosse attuale e concreto. Dette motivazioni, si deduce, appaiono contraddittorie ed
illogiche, in relazione a quanto in proposito era stato annotato dal p.m. in sede di
richiesta, con riferimento ai gravi precedenti degli indagati, al loro collegamento con
persone pregiudicate, nonché alla loro capacità di muoversi agevolmente sul territorio
nazionale e, infine, alla verificata irreperibilità del Riela nei giorni successivi al fatto.
Dette circostanze concrete prospettate nella richiesta non hanno formato oggetto secondo il p.m. – di un serio vaglio critico da parte del Gip, il quale non solo si sarebbe
sottratto all’obbligo di motivazione, ma avrebbe altresì sostituito, relativamente alla
circostanza della irreperibilità del Riela, una propria personale congettura (ricerche da
parte di talune vittime di una truffa perpetrata dall’indagato) alla più plausibile esigenza
dell’indagato di “coprirsi” dopo aver commesso il delitto di rapina nelle vicinanze dei
luoghi abitualmente frequentati.
Il Sost. Proc. Gen. Presso la Corte di cassazione ha depositato richiesta, in accoglimento
del suddetto ricorso, di annullamento dell’ordinanza impugnata.

A sostegno dell’impugnazione deduce:

La difesa di Fuda Vincenzo Cosimo ha depositato, in data 4 febbraio 2016, memoria
difensiva, nella quale chiede che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto
dal p.m., in quanto l’impugnazione articola essenzialmente censure in punto di fatto prospettando una ricostruzione del compendio indiziario alternativa rispetto a quella
adottata dal Gip – finalizzata ad ottenere un non consentito sindacato su scelte
valutative e logiche compiutamente giustificate dall’impugnata decisione. Sottolinea
inoltre la difesa la mancanza del requisito della gravità degli indizi di colpevolezza,
necessario ex art. 192 comma 2 c.p.p. per valutare la sussistenza degli stessi, nonché
la mancanza di concreti e validi elementi che depongano nel senso della ricorrenza del
pericolo di fuga dell’indagato.

Osserva la corte che il ricorso è fondato.
La valutazione degli elementi indiziari eseguita dal Gip appare illogicamente
frammentata, al di fuori di un necessario collegamento fattuale , funzionale all’esatta
ricostruzione della vicenda cui è collegata la posizione dei due indagati.
Vi sono elementi di fatto, non contestabili, ai quali occorre fare riferimento, come i
tabulati telefonici e i fotogrammi delle telecamere installate presso l’Azienda di Roccella
Ionica e il Comune di Marina di Goiosa Ionica, dove le modalità di movimento dei
rapinatori e i messaggi di preparazione della rapina, sono strettamente collegati agli
spostamenti della vittima dell’episodio criminoso, tanto che il rapinatore individuato
come “soggetto 2” si trova nello stesso posto della vittima alle ore 9.43 del 7 aprile
2015. Le telecamere riprendono ancora i due soggetti che poi consumeranno la rapina
in danno del Fazzolari transitare insieme sul ciclomotore, diretti verso il centro di
Roccella, dove a distanza di pochissimi minuti viene commessa la rapina, e un minuto
dopo i due vengono nuovamente ripresi mentre si allontanano velocemente, rischiando
anche di causare un incidente, nella direzione contraria rispetto a quella da dove erano
arrivati; infatti vengono ripresi dalla stessa telecamera della ditta Orizzonte Verde che
già li aveva ripresi all’andata. Oltre i tabulati e le immagini dei due soggetti a bordo
dello scooter, nella stessa vicenda coerentemente è stato fatto riferimento alla
autovettura, all’interno della quale è stato individuato un casco simile a quello indossato
da uno dei rapinatori. Questi elementi di fatto oltre ad altri dati, vengono
puntigliosamente ricostruiti dal P.M. ricorrente, che fornisce nel suo ricorso una mappa
logica di risposta assolutamente, allo stato , più coerente e intellegibile, rispetto alla
ricostruzione del fatto e delle conseguenti valutazioni di insufficienza indiziaria espresse
dal Gip, anche rispetto a elementi testimoniali, in ordine alla cui attendibilità l’analisi
critica svolta, appare non sufficientemente ancorata a dati oggettivi pure presenti agli
atti. (v. ad esempio la testimonianza Scognamiglio rispetto alla presenza del Riela in
Afragola e ai riferimenti ai dati delle telecamere, del rilevamento delle celle telefoniche
e dei dati dei tabulati), come pure, per quanto riguarda il Fuda, la ricostruita
compatibilità della commissione della rapina con gli orari in base ai quali lo stesso
poteva allontanarsi dalla casa dove era ristretto agli arresti domiciliari. Ci sono poi
elementi indiziari di spessore che ovviamente appaiono fare da sfondo rispetto ai fatti
contestati e che costituiscono il terreno di base dell’indagine che ha prima condotto al
fermo e poi alla richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti dei predetti
indagati. Anche l’identificazione dell’autovettura coinvolta nella rapina è stata
pienamente e correttamente eseguita insieme al fatto che il Fuda è stato sicuramente
un utilizzatore del mezzo. Anche lo scooter sequestrato è sicuramente riconducibile ai
rapinatori che hanno eseguito la rapina.
La ricostruzione dei fatti operato dal p.m. ricorrente da pag. 12 a pag. 14 del ricorso,
concretizzano dunque un quadro indiziario che avrebbe meritato l’adozione della
convalida del fermo, a parere della Corte, per la coerenza sistematica della ricostruzione

RITENUTO IN DIRITTO

rispetto alle ipotetiche, alternative, in alcuni casi assolutamente lacunose,
considerazioni finali cui è pervenuto l’organo giudicante, anche per quanto riguarda le
valutazioni operate in ordine alle esigenze cautelari (v. pag. 15 del ricorso); le
caratteristiche delle censure motivazionali minano dunque a parere del collegio, alla
base il quadro motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato.
Alla luce delle suesposte considerazioni il provvedimento impugnato deve essere
annullato senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

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Il Presidente

Roma, 19 febbraio 2016

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