Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21061 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21061 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAMPELLO ALDO N. IL 08/02/1962
avverso la sentenza n. 911/2017 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di LECCO, del 13/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELA RITA
TORNESI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

at.

4,–PUteN/-eiL

/Thdit i difensor Avv.;

e- v\ Q^-12-rV)2

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecco definiva il procedimento penale a carico di Aldo
Rampello in ordine al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. con sentenza emessa il
13 settembre 2017, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta
delle parti.
1.1. All’imputato era contestato di avere, per colpa generica – consistita in
imprudenza, imperizia e negligenza – e per colpa specifica integrata dalla

dell’art. 141, comma 4 e 11, cod. strada) cagionato la morte di Maria Airoldi
– cl. 1934 – per trauma cranico – encefalico commotivo. In particolare il Rampello,
alla guida del proprio veicolo Ford Fusion tg. DE286HG, percorrendo la strada
statale SP 342 Briantea – tratto di carreggiata rettilinea e a doppio senso, con
manto stradale in buone condizioni – non si avvedeva tempestivamente della
presenza dell’anziana, intenta ad attraversare la carreggiata a pochi metri da un
attraversamento pedonale ed ometteva di frenare tempestivamente, urtandola
con la parte anteriore centrale del cofano di detta autovettura.
In La Valletta Brianza il 05 novembre 2016, decesso avvenuto in Merate in
pari data.
1.2. La pena concordata veniva così determinata: pena base anni due di
reclusione, diminuita, per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6
cod. pen. (in ragione del documentato risarcimento ai prossimi congiunti della
persona offesa), ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ulteriormente ridotta,
per la concessione delle attenuanti generiche, ad anni uno di reclusione, con la
diminuente per il rito, a mesi nove di reclusione. Si perveniva, così, alla pena finale
di mesi nove di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale di
cui all’art. 163 cod. pen.
Il giudice disponeva ex officio, ai sensi dell’art. 222 commi 2, quarto
periodo, e 3 ter, cod. strada, l’applicazione della sanzione amministrativa della
revoca della patente di guida, inibendo al predetto il conseguimento di una nuova
patente prima del decorso di cinque anni.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione Aldo Rampello, a mezzo
del difensore di fiducia, elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per erronea
qualificazione giuridica del fatto in relazione all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen.
Evidenzia al riguardo che dal capo di imputazione e dalla proposta di
patteggiamento concordata con il pubblico ministero risulta,

ictu °culi,

la

violazione della normativa sulla disciplina della circolazione stradale (in particolare

sussistenza del concorso di colpa della persona offesa precisando che la distanza
della Airoldi dalle strisce pedonali era di circa una decina di metri.
2.2. Con il secondo motivo deduce l’illogicità e la contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata sempre in relazione alla erronea
qualificazione giuridica dei fatti.
2.3. Con il terzo motivo denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata
nella parte in cui ha applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di
guida, nonostante il fatto sia riconducibile al settimo comma dell’art. 589 bis cod.

2.4. Con il quarto motivo eccepisce la illegittimità costituzionale
dell’art. 222, commi 2 e comma 3 ter, cod. strada per violazione degli artt. 3, 25
e 27 Cost. nella parte in cui è prevista la sanzione della revoca della patente di
guida anche per la fattispecie attenuata prevista dall’art. 589 bis, comma 7, cod.
pen.

3. Il Procuratore Generale in sede in persona del dott. P. Fimiani ha
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2018 il ricorrente, oltre a
ribadire le argomentazioni a sostegno della sua tesi difensiva, eleva un motivo
aggiunto di impugnazione, denunciando il vizio di violazione dell’art. 222, commi
2 e 3 ter, cod. strada in quanto è stata illegittimamente applicata la revoca della
patente di guida nonostante che da una lettura organica di detta norma risulti che
il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente solo in caso di recidiva reiterata specifica nel quinquiennio mentre nelle
altre ipotesi è prevista la sospensione della patente sino a quattro anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2.

Si premette che la richiesta di applicazione di pena patteggiata

costituisce un negozio giuridico processuale recettizio il quale, pervenuto a
conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né
revocato e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito
alle parti sollevare censure con riferimento alla sussistenza del fatto, alla sua
soggettiva attribuzione, all’entità e modalità di applicazione della pena purchè
legale, alla giuridica qualificazione del fatto quando non sia frutto di errore
manifesto, all’applicazione e comparazione delle circostanze.

2

pen.

Ne consegue che le parti non possono proporre questioni che trovano una
preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione ed eventuali
divergenze tra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono del tutto
irrilevanti e non valgono ad invalidare l’atto (cfr. Sez. 5, n. 7445 del 03/10/2013,
Rv. 259512).
2.2. Ciò premesso, si osserva che il ricorso mira ad ottenere
l’inquadramento giuridico dei fatti nell’art. 589 bis, comma settimo, cod. pen.
nonostante tale ipotesi non sia ictu ocu/i rilevabile sulla base della imputazione e

2.3. Più in particolare, con riguardo ai primi due motivi di ricorso si
evidenzia che, contrariamente alla prospettazione difensiva, dalla formulazione
dell’imputazione deve escludersi che sia addebitato alla persona offesa alcun
profilo di concorso di colpa.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione
stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli
attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità
particolarmente moderata tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza,
spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle
strisce zebrate, essendo ininfluente che l’attraversamento avvenga su dette strisce
o nelle vicinanze. Non è infatti possibile determinare aprioristicamente la distanza
delle strisce entro la quale la precedenza opera, dovendosi avere riguardo al
complessivo quadro in cui avviene l’attraversamento pedonale (cfr. Sez. 4,
n. 47290 del 09/10/2014 Rv. 261073).
2.4. Quanto al terzo motivo si osserva che il giudice ha legittimamente
applicato la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 222 comma 2, cod.
strada, così come novellato dalla legge 23.03.2016 n. 41, che, al quarto periodo,
recita: «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589
bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La

disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa
la sospensione condizionale della pena».
La nuova formulazione di detto articolo recepisce il consolidato principio di
diritto elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore del
previgente testo normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di
pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni
amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto (Cass. Sez.
Un. n. 8488 del 27/05/1998, Rv. 210981, Sez. 4, del 19/10/2016, n. 36079, Sez.
7, del 16.03.2017, n. 6195, Sez. 4, n. 52159 del 19/10/2017).

3

non possa essere più rimessa in discussione.

Ed invero la sentenza di patteggiamento, pur sostanziandosi nell’applicazione
della pena senza la formulazione di un giudizio di responsabilità penale, postula
tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità dell’applicazione di
sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quelle indicata
dall’art. 222 cod. strada, in ragione della natura amministrativa che le connota.
A ciò deve provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena,
e ciò indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento
nell’accordo, trattandosi di un effetto penale della condanna (Sez. 4, n. del

Rv. 237231).
Le modifiche apportate dalla legge n. 41/2016 all’art. 222 cod. strada, si
inscrivono nell’ambito della complessiva disciplina ispirata, tra l’altro, ad
implementare, nell’ottica di un più accentuato rigorismo, anche la precedente
normativa sanzionatoria in precedenza prevista per i reati di omicidio colposo e di
lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, cod. pen,
(ovvero la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, stabilito
dal giudice).
La riforma ha ampliato la casistica delle ipotesi alle quali deve essere
applicata la misura ablativa della revoca della patente di guida, contemplando tale
previsione anche in relazione alle due nuove figure di reato contemplate negli artt.
589 bis e 590 bis cod. pen.
E’ noto che la ratio sottesa a detta legge è quella di operare un efficace
contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o
sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto
normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera indipendente dalle
generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate
condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale.
La norma riproduce quanto già previsto dal capoverso dell’art. 589 cod. pen.
che puniva l’omicidio colposo «commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale», inciso che, per evidenti ragioni di
coordinamento, è stato soppresso dalla riforma (art. 3, lett. c), della legge
n. 41/2016.
Sul piano dogmatico tale fattispecie ha natura giuridica autonoma (Sez. 4, n.
29721 dell’01/03/2017, Rv. 270918). Militano in tal senso la collocazione
sistematica che trova spazio in un articolo a sé, inserito subito dopo l’art. 589 cod.
pen., dotato di una rubrica inequivoca, «omicidio stradale», sia l’intitolazione della
stessa legge n. 41/2016, relativa all’introduzione dei «reati di omicidio e lesioni
personali stradali». E’ lo stesso legislatore inoltre, nell’art. 590 quater cod. pen.,

4

9/12/2003, RG. in proc. Augusto, Rv. 227910, Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007,

a riconoscere implicitamente la natura di fattispecie autonoma alla previsione di
cui all’art. 589 bis comma 1 cod. pen., allorquando definisce «aggravanti» le sole
previsioni contemplate nei commi 2 – 6 dell’art. 589 bis cod. pen.
Parallelamente la legge n. 41/2016, in linea con lo spirito repressivo della
riforma, ha previsto, quale sanzione amministrativa accessoria, l’obbligatorietà
della revoca della patente di guida nel caso di omicidio stradale.
Sul punto è stato condivisibilmente affermato (Sez. 4, n. 42346 del
16/05/2017, Rv.270819) che si tratta di una scelta che rientra nei limiti

irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle
sanzioni penali. (Sez. 4, n. 42346 del 16/5/2017, Rv. 270819).
Alla stregua di quanto sopra esposto non si ravvisa, nel caso in esame, la
prospettata violazione di legge né alcun vizio motivazionale, trattandosi di
statuizione priva di profili di discrezionalità.
2.5. La prospettata questione di legittimità costituzionale articolata nel
quarto motivo di ricorso, è inammissibile, a prescindere da ogni altra
considerazione, per irrilevanza, non avendo alcuna concreta influenza nel giudizio
in esame, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 589, comma 7, cod. pen.

3. Gli ulteriori rilievi contenuti nella memoria difensiva del ricorrente meritano
alcune puntualizzazioni.
L’art. 222 cod. strada è rimasto per il resto invariato, continuando a prevedere
l’applicazione della sospensione della patente di guida nel caso di omicidio colposo.
3.1. L’attuale formulazione della disposizione lascia effettivamente aperti
alcuni punti interrogativi.
3.2. Secondo un’opzione ermeneutica seguita in dottrina, la previsione di una
doppia comminatoria per la medesima violazione sarebbe il risultato di un mero
difetto di coordinamento legislativo, agevolmente risolvibile in via interpretativa,
propendendo per una interpretatio abrogans del secondo e del terzo periodo del
comma 2 dell’art. 222 cod. strada, dal momento che gli stessi sembrano riferibili
alle medesime ipotesi di reato (introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41)
sottoposte al regime maggiormente severo del nuovo quarto periodo mediante
l’imposizione della misura della revoca.
3.3. Diversamente opinando, si potrebbe ritenere che attualmente la
sospensione della patente di guida sia riservata ad ipotesi residuali di omicidio
colposo, commesse in violazione delle norme del codice della strada non
riconducibili strictu sensu a quelle sulla disciplina della circolazione stradale.

5

dell’esercizio ragionevole del potere legislativo, non sindacabile sotto il profilo della

3.4. Naturalmente tale sanzione continua a trovare applicazione per i reati
commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa, rispetto ai quali
non può retroagire la più grave sanzione della revoca.
3.5. Il tema non richiede, tuttavia, in questa sede ulteriori approfondimenti
posto che, come già sopra sottolineato, al caso in esame deve necessariamente
applicarsi, ratione temporis, la sanzione della revoca della patente di guida, posto
che il reato contestato al Rampello è quello di cui all’art. 589 bis (omicidio stradale)

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 febbraio 2018

Il Consigliere estensore
Dani20 Rita Tornesi

Il Presidente
Pai

, iccialli

e

commesso in data 05/11/2016.

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