Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21061 del 12/05/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21061 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: D’ARRIGO COSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Cappuccio Mirko, nato a Bari il 29 ottobre 1987
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 231/15 (n. 14401/2014
R.G.N.R.) emessa in data 10 luglio 2015.
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Cosimo D’Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano
Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza con cui il g.u.p. del locale Tribunale, in data 21 novembre 2014, aveva condannato Mirko Cappuccio per i delitti di cui agli artt.
648-bis, 477, 482 e 490 cod. pen. (tutti unitariamente contestati al capo A) e
per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/11 (capo
B), assolvendolo, quanto al capo A, dal solo delitto di cui all’art. 490 cod. pen. e
dall’intero capo B.
Avvero tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso semplicemente deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso la verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità, doverosa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il motivo dedotto – anzi meramente enunciato nel nomen iuris – non è
1
Data Udienza: 12/05/2016
accompagnato da alcun costrutto argomentativo. Il ricorrente non indica quale
causa di non punibilità la corte d’appello non avrebbe rilevato e l’assoluta aspecificità del ricorso ne impedisce l’esame.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favo-
stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2016.
re della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, così equitativamente