Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2106 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 2106 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
PIRONTI VINCENZO N. IL 12/06/1954
avverso la sentenza n. 1088/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

03.50 di difkisiene
o
a

59
:anto:

O a richiesta di parte

dalla legge

Data Udienza: 21/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Pironti Vincenzo ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione con la quale
il giudice di primo grado lo aveva dichiarato colpevole dei reati
di cui agli artt.272-582-570/2 cp., condannandolo alla pena di
giustizia, e denuncia la violazione della legge penale e il vizio

prescrizione dei reati, avendo il giudice di primo grado limitato
la condotta criminosa alla data del Giugno 2003, e alla erronea
valutazione della prova del reato di cui all’art.570/2 cp.

Il ricorso è fondato.
Ed invero alla data del 24/4/2012 della sentenza di secondo grado
era ampiamente decorso il termine di cui al combinato disposto
degli artt.157-160-161 cp„ pur considerando i periodi di
sospensione dalla data del 22/2/2007 alla data del 10/5/2007,
nonché dalla data del 7/6/2007 alla data del 4/10/2007, essendo
il reato di lesioni commesso nel Gennaio 2003 e la condotta
criminosa limitata alla data del Giugno 2003.

Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, perché estinti i reati per prescrizione.

P.

M.

Q

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono
estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma 21/11/2013

DE

g

di motivazione in riferimento alla mancata declaratoria di

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