Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2106 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2106 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIONDO MAURIZIO N. IL 04/03/1976 parte offesa nel procedimento
c/
RISOLA ANNALISA N. IL 26/08/1985
avverso il decreto n. 4803/2013 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del
06/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 17/12/2015

Motivi della decisione
Biondo Maurizio ricorre, con atto sottoscritto da difensore munito di procura speciale, avverso
il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Avellino in data 15/01/2015 con cui è stata disposta
l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Risola Annalisa per il reato di cui
all’art. 372 cod. pen.

Tanto premesso, si osserva che pur essendosi al cospetto di provvedimento adottato de plano
il ricorso è, tuttavia, inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett. a) cod. proc. pen. poiché proveniente da soggetto non legittimato, non potendo il privato – per giurisprudenza costante e pacifica di questa Corte di Cassazione – quand’anche concretamente danneggiato dal tenore della
falsa deposizione, considerarsi parte offesa del reato di cui all’art. 372 cod. pen.
Non esplica, perciò, rilievo ai fini della decisione la memoria difensiva concernente la legittimazione (indiscutibile) del difensore munito di procura speciale a presentare ricorso per conto
della parte offesa, dal momento che nel reato di falsa testimonianza è tale solo l’amministrazione della giustizia.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 0,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicembr 2015
Il consigl
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OrJo illo rii I

Il Presidente
Carlo Citterio

Il ricorrente deduce violazione di legge processuale per omessa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 410 e 127 cod. proc pen.

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