Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21058 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21058 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAGLIOTI NAZZARENO nato il 31/07/1984 a SORIANO CALABRO

avverso l’ordinanza del 29/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per
nuovo esame dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione.

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.

Con ordinanza del 29 marzo 2017 la Corte di Appello di Catanzaro ha

rigettato la domanda formulata Nazzareno Cagliati per la liquidazione dell’equa
riparazione dovuta ad ingiusta detenzione ; subita per applicazione di misura
cautelare dal 3 febbraio al 21 settembre 2010, nell’ambito di un procedimento
penale che aveva condotto alla sua assoluzione per non avere commesso il fatto,
rilevando che siffatto periodo di detenzione era stato computato a titolo di
“fungibilità” ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., ai fini dell’esecuzione di altra
pena inflitta con sentenza irrevocabile.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo

difensore, affidandolo ad un unico motivo con cui fa valere la violazione di legge
ed il vizio motivazionale. Rileva che, essendo stati concessi, nel corso del giudizio
per equa riparazione n. 405 di liberazione anticipata, il Procuratore presso la
Corte di Cassazione avrebbe dovuto rettificare l’ordine di esecuzione,
espungendo dal computo del presofferto il tempo di custodia cautelare riferibile
ad altro processo ed ingiustamente patito, imputando all’esecuzione della pena la
liberazione anticipata concessa, che, da solg, avrebbe consentito la completa
espiazione per quel titolo. La Corte, dunque, avrebbe dovuto accogliere l’istanza
di riparazione, in quanto la detrazione della carcerazione sofferta in misura
cautelare- in altro processo, stante l’intervento della liberazione anticipata,
elideva la sua fungibilità ai fini esecutivi. L’ordinanza, peraltro, nulla motiva sul
punto.
3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di

Cassazione ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’ordinanza
impugnata,con rinvio per nuovo esame dell’ammissibilità della domanda di equa
riparazione.
4.

Il ricorso è fondato.La doglianza fatta valere tende a dimostrare

l’inutilizzabilità della detenzione ingiustamente subita in misura cautelare
personale, seguita da assoluzione per il reato per il quale era stata applicata, ai
fini della fungibilità per l’esecuzione di altro titolo, allorquando, sia pure
successivamente alla proposizione della domanda di equa riparazione, intervenga
una riduzione di pena per liberazione anticipata in misura tale da determinare la
completa espiazione della pena.
5.

Il legislatore processuale ha introdotto con la disciplina dell’art. 657

cod. proc. pen. la regola generale della fungibilità della pena, con il chiaro
intento di evitare che laddove sia stata subito un periodo di privazione della
libertà sfornito di titolo legittimante e vi siano altre pene da espiare risultanti da
titoli diversi, detta custodia o pena possa essere “inutilmente” sofferta,
stabilendo, quindi, la sua computabiltà ai fini dell’espiazione di altra pena
comminata, con ciò trasformando la detenzione ingiustamente subita per un
2

2.

titolo in detenzione utilmente calcolabile per l’espiazione della pena prevista da
un titolo diverso.
6.

Se, tuttavia, la fungibilità tende a conservare sempre, ove possibile,

l’utilità della detenzione subita, la previsione del diritto isgtuto dall’equa
riparazione pone, da un lato, il problema della compatibilità degli istituti e
dall’altro, quello conseguente del diritto dell’interessato alla scelta fra fungibilità
ed equa riparazione, anche avuto riguardo a vicende successive alla condanna,
connesse all’esecuzione della pena, quale quello dell’ammissione al beneficio
penitenziario della liberazione anticipata.
La problematica proposta con il ricorso, la cui risoluzione è presupposto

per la valutazione dell’equa riparazione, è stata ignorata dalla Corte territoriale
che ha omesso ogni motivazione sul punto, semplicemente non affrontando
l’argomento dell’elisione della fungibilità della pena, per effetto della concessione
della liberazione anticipata, risultante dall’ordine di esecuzione,
8.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con rinvio alla Corte di Appello

di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
Appello di Catanzaro
Cosi decis il 25/01/2018
Il Co sigliere est.
Maur Nardin

Il Presidente
Em„anuele
,,
i

Salvo
I/

7.

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