Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21058 del 04/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21058 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
NARDO LUIGI, nato a Gela il 10/10/1983,
CURVA’ PAOLA, nata a Gela il 13/09/1985,
avverso la sentenza del 23/01/2015 del Giudice di Pace di Gela;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Gela;

Data Udienza: 04/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Gela condannava i ricorrenti
alle pene di giustizia in ordine al reato di cui all’art. 633 cod. pen..
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo:
1) violazione di legge in ordine alla competenza per materia del Giudice di Pace,
erroneamente ritenuta a seguito della mancata indicazione dell’art. 639 bis cod.
pen. nel capo di imputazione, che avrebbe determinato la competenza del

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
dell’esimente dello stato di necessità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che si tratta di un ricorso per saltum, il primo motivo, volto a
rappresentare una violazione di legge inerente la competenza per materia del
Giudice di Pace, è fondato.
Nel capo di imputazione contestato ai ricorrenti, si specifica che costoro avevano
occupato un alloggio popolare “assegnato dall’I.A.C.P. di Caltanissetta a Perna
Sebastiano”.
Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal
Collegio, l’alloggio realizzato dall’istituto autonomo delle case popolari (IACP),
conserva la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la
consegna all’assegnatario, cui non abbia ancora fatto seguito il definitivo
trasferimento della proprietà. Ne deriva che, in tale situazione, l’eventuale
invasione ad opera di terzi dell’alloggio medesimo è perseguibile di ufficio, ai
sensi dell’art. 639 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 482 del 12/06/2014, dep. 2015,
Cristallo, rv. 262204; Sez. 2, n. 10796 del 25/01/2002, Orsolino, rv. 221845).
Ciò è quanto risulta essersi verificato nella specie, laddove la sentenza
impugnata – sul punto oggetto di verifica ai soli fini della valutazione della
dedotta violazione di legge – precisava, peraltro in sintonia con il capo di
imputazione, che dell’alloggio dello IACP abusivamente occupato dai ricorrenti il
Perna fosse stato assegnatario e ne avesse avuto il possesso, ma non che si
fosse già perfezionato il trasferimento in suo favore della proprietà.
Ne consegue che il reato, alla stregua del capo di imputazione, era
oggettivamente procedibile di ufficio – a prescindere dalla indicazione in rubrica
dell’art. 639 bis cod. pen. – con consequenziale attribuzione della competenza
per materia al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 4 del

2

Tribunale in composizione monocratica.

D.L.vo 28 agosto del 2000 n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale
del Giudice di Pace.
Deve, pertanto, essere dispos l’annullamento della sentenza impugnata e la

lo

i

ii./nr)

trasmissione degli atti aIV-Tri unale di Gela, competente per materia, con
assorbimento del secondo motivo di ricorso.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela per l’ulteriore corso.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 04.05.2016.
Il consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppe Sgadari

Mar’ Gentile

P.Q.M.

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