Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21057 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21057 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRARA ROMEO CIRO nato il 12/07/1969 a PALERMO

avverso la sentenza del 15/02/2017 del GIP TRIBUNALE

di BARCELLONA

POZZO DI GOTTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
lette
limitatamente alla durata giornaliera e settimanale della prestazione del lavoro
sostitutivo, da rideterminarsi ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen..

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 21 febbraio 2017 il G.I.P. del Tribunale di Barcellona

Pozzo di Gotto, pronunciando nei confronti di Romeo Ciro Ferrara sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti ha disposto la conversione della
pena detentiva in pena pecuniaria e della pena dell’ammenda nel lavoro di
pubblica utilità per complessivi giorni 166, da svolgersi presso il Comune di
Milazzo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
2.

Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, a

3.

Con il primo, lamenta il vizio di violazione di legge ed il vizio

motivazionale per avere il giudice disposto la durata giornaliera del lavoro di
pubblica utilità in quattro ore, anziché in due ore, come previsto dall’art. 54.
Commi 3^, 4^ e 5^ del D.Igs.. 274/2000, come richiamato dall’art. 186, comma
9 bis C.d.S.,
4.

Con il secondo motivo/ fa valere il vizio di violazione di legge ed il vizio

di motivazione in ordine alla quantificazione del lavoro di pubblica utilità in 166
giorni e quindi in 332 ore, laddove la durata massima è fissata dall’art. 54 d.lgs.
274/2000 in sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando un
lavoro di sei ore settimanali, per un massimo di centocinquantasei ore, con la
conseguenza che mesi 5 e giorni 16, come previsto per il caso di specie, non
possono che corrispondere a ventiquattro settimane e 144 ore, con la
conseguenza che la decisione si pone in contrasto con la previsione legislativa.
5.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione della legge penale e della

legge processuale per avere il giudice pronunciato sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti, anziché pronunciare il proscioglimento nel merito,
benché non vi fossero elementi probatori per affermare che l’imputato avesse
consumato bevande alcoliche prima di porsi alla guida, essendo gli operanti
intervenuti quando egli si trovava in sosta.
6.

Con requisitoria scritta / il Procuratore generale presso la Corte di

Cassazione ha chiesto l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto degli altri
due, concludendo per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla durata
giornaliera e settimanale della prestazione del lavoro sostitutivo, da
rideterminarsi ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il terzo motivo, da trattare per primo in ordine logico, è inammissibile. Il
giudice, infatti, ha preliminarmente ricostruito il fatto oggetto del giudizio,
chiarendo che l’intervento delle Forze dell’ordine

stato sollecitato dalla

segnalazione di un’auto in sosta su carreggiata autostradale. Giunti sul luogo gli
agenti avevano trovato l’imputato all’interno dell’autovettura in stato di

mezzo del suo difensore, affidandolo a tre distinti motivi.

incoscienza ed una bottiglia di superalcolici vuota all’interno del mezzo.
Trasportato il conducente in ospedale e sottoposto ad esame alcolimetrico, questi
era risultato positivo al test, con un tasso alcolemico pari a 2,46 g/I.. La
circostanza che si intende porre a fondamento dell’annullamento della sentenza è
inidonea a modificare la decisione ed invero “Ai fini del reato di guida in stato di
ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del
veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la
testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza,

al pubblico. (Nella specie la movimentazione è stata desunta dalla posizione
dell’autovettura, rinvenuta con motore e luci accesi, in zona della città diversa da
quella di residenza del conducente). (Sez. 7, n. 10476 del 20/01/2010 – dep.
16/03/2010, Ongaro, Rv. 24619801). Se l’auto, infatti, si trova ferma nel mezzo
di una carreggiata autostradale, non può dubitarsi della movimentazione del
veicolo in area pubblica, perché che la semplice fermata costituisce fase della
circolazione, che implica sospensione temporanea della marcia e quindi la sua
necessaria e pronta ripresa (Sez. 4, n. 45514 del 07/03/2013 – dep.
12/11/2013, Pin, Rv. 25769501) il che, stante la peculiarità della situazione
(auto in stato di quiete sulla carreggiata autostradale), non può che valere anche
quando la fermata si tramuti in una sospensione della marcia del veicolo
protratta nel tempo, ovvero in una sosta, che avvenga nel pieno della
circolazione stradale, senza neppure accostamento su un lato della carreggiata di
una strada a percorrenza veloce, per la precisa scelta del conducente di non
sottrarsi al flusso circolatorio.
3. Va, invece, accolta la doglianza relativa alla durata complessiva del lavoro
di pubblica utilità ed alla durata settimanale massima della prestazione di attività
non retribuita. L’art.186, comma 9 bis C.d.S., infatti, stabilisce g_,1 una deroga
a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000,
prevedendo che il lavoro di pubblica utilità abbia una durata corrispondente a
quella della sanzione detentiva irrogata e della pena pecuniaria convertita,
ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Siffatta
deroga, tuttavia, riguarda solo la durata della pena edittale, sicché restano ferme
le previsioni, ai fini del computo della pena, relative alla corrispondenza fra la
durata dell’attività e la prestazione di un giorno di lavoro di pubblica utilità
fissata dal quinto comma dell’art 54 cit., in due ore. Così come non vengono
meno le previsioni del terzo comma della medesima norma che stabiliscono il
limite della prestazione settimanale e delle modalità della medesima tese a
rispettare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato,
salva la sua decisione di superare il limite settimanale fissato dalla legge.

deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata

4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla
durata giornaliera e settimanale del lavoro di pubblica utilità, che andrà
rideterminata dal giudice di merito.
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla
sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio sul
punto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione con il lavoro

Pozzo di Gotto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 25 gennaio 2018

Il C nsigliere estensore
Mau a Nardin

Il Presidente
Emanuele gi Salvo
//’

/

di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Barcellona

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