Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21057 del 04/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21057 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ANTONIO, nato a Napoli il 10/11/1968,
avverso la sentenza del 28/11/2014 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio e la rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale del medesimo capoluogo, escludeva la circostanza
aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminava la pena inflitta al
1

Data Udienza: 04/05/2016

ricorrente in ordine ai tre reati di truffa contestatigli per i quali era intervenuta
condanna in primo grado.
2.Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo
violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte proceduto ad
una diminuzione di pena anche per gli aumenti in continuazione, avuto riguardo
al fatto che anche per i reati di truffa meno gravi era caduta l’aggravante di cui
all’art. 61 n. 5 cod. pen., originariamente contestata.
Inoltre, la Corte non avrebbe adeguatamente motivato il diniego delle

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato,
laddove la Corte espressamente precisava, a fg. 11 della sentenza, le ragioni che
l’avevano indotta a diminuire la pena inflitta dal Tribunale di soli mesi due di
reclusione ed euro 50,00 di multa per effetto della esclusione della circostanza
aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., senza diminuire anche gli aumenti di
pena per i due reati in contestazione.
Dal momento che la Corte, con motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici censurabili in questa sede, faceva riferimento alla gravità dei reati ed al
loro numero, espressamente così escludendo che la diminuzione dovesse
riguardare, oltre che quella sul reato base, anche la pena inflitta a titolo di
continuazione.
Del pari, la Corte di Appello giustificava la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell’imputato e delle
“numerose condotte poste in essere”; così richiamando alcuni tra i parametri di
valutazione di cui all’art. 133 cod. pen..
Dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in
esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche
un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato
ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o
concedere le attenuanti medesime (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996
dep. 10.5.1996 rv 204768).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00

2

circostanze attenuanti generiche.

alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 04.05.2016.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
Mar . ° Gentile

e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

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