Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21056 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21056 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

D’ANGELO ANTONIO nato il 24/10/1967 a CASANDRINO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 22/03/2017 del GIP TRIBUNALE di PISA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/seri:122 le conclusioni del PGP, (L-(7-L› qeeli:_ f c-ektut
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Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Pisa ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al
decreto penale di condanna n. 538/16 emesso nei confronti di D’Angelo Antonio
per il reato di cui all’art. 187, co. 1 e 8 Cod. str., perché proposta a mezzo posta
elettronica certificata.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del

normativa di cui al d.l. n. 179/2016 e dell’art. 583, co. 2 cod. proc. pen.
Ad avviso dell’esponente, per effetto dal combinato disposto dall’art. 583,
co. 2 cod. proc. pen. – che prevede la possibilità di proporre l’impugnazione a
mezzo raccomandata – e dell’art. 48 del d.l. n. 179/2016 – che equipara la
trasmissione del documento informatico per via telematica alla notifica a mezzo
posta – non può ritenersi illegittimo il ricorso al mezzo elettronico per
l’esecuzione dell’adempimento processuale. Si richiamano a sostegno gli artt. 2,
comma 6 e 45 del citato d.I.; si sostiene che l’utilizzabilità del fax, non
specificatamente prevista da norme e tuttavia ammessa, non può che
confermare eguale soluzione anche per l’uso della posta elettronica certificata. La
stessa Corte di cassazione ha implicitamente riconosciuto la validità e l’efficacia
dello strumento elettronico (si cita, in particolare, Cass. n. 6320/2017).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In tema di utilizzo dalla parte privata del mezzo della posta elettronica
certificata (PEC) per le comunicazioni endoprocedimentali la giurisprudenza di
legittimità appare allo stato orientata ad un riconoscimento limitato a ben
definite ipotesi, tra le quali non si colloca quella che qui occupa.
All’origine della problematica si pone la comunicazione da parte del
difensore dell’imputato dell’impedimento a partecipare all’udienza. La
giurisprudenza si caratterizza per una posizione di sicuro disfavore; distinguendo
quanto valevole per il processo civile da quanto può ritenersi per il processo
penale, si sostiene che la previsione dell’art. 16, comma 4 d.l. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, – a mente del
quale «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della
cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa

difensore di fiducia, avv. Giacomo Ciardelli, rilevando la violazione della

dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma
2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma
automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria” – non consente di
attribuire alla parte privata, nel processo penale, la facoltà di fare ricorso a tale
mezzo informatico di trasmissione quale forma di comunicazione e/o di
notificazione. La forma della notifica via PEC, per tale interpretazione, è deputata
a sostituire forme derogatorie dell’ordinario regime delle notifiche, ponendosi
come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche

specifiche categorie di destinatari (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014,
dep. 13/02/2014, Vacante, Rv. 258443; conformi Sez. 1, n. 18235 del
28/01/2015, dep. 30/04/2015, Livisianu, Rv. 263189; Sez. 2, n. 31314 del
16/05/2017, dep. 22/06/2017, P., Rv. 270702). In altri termini, le disposizioni
appena rammentate si indirizzerebbero alla sola A.g., disciplinando il ricorso alla
PEC da parte di questa.
Coerentemente a tale indicazione anche con riferimento al deposito della
lista testimoniale Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017, Manzi, Rv.
269197 ha ritenuto l’inammissibilità di esso ove eseguito mediante l’uso della
posta elettronica certificata; ciò in quanto, in assenza di una espressa norma
derogatoria – prevista invece per il giudizio civile dall’art. 16-bis D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 – il deposito
della lista testimoniale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle
prescritte dall’art. 468, comma primo, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità.
Anche per la presentazione di memorie nel giudizio di cassazione è stato
affermato che essa non è ammissibile ove eseguita mediante l’uso della posta
elettronica certificata, in quanto non può ritenersi estesa a tale giudizio la facoltà
di deposito telematico di atti, in assenza del decreto previsto dall’art. 16-bis,
comma sesto, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in considerazione dell’espressa limitazione ai
procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte di appello prevista dal comma 1bis della medesima norma (Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017 – dep. 22/06/2017,
P.M. in proc. Silvestri, Rv. 270858, sulla medesima linea espressa da Sez. 3, n.
48584 del 20/09/2016 – dep. 17/11/2016, Cacciatore, Rv. 268192). Giova
precisare che il menzionato comma 1-bis limita comunque l’ambito di
applicazione della propria disposizione ai procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione.
Una coeva decisione, citata dal ricorrente, analizzando la tematica
dall’angolo prospettico offerto dalla previsione dell’art. 299, co. 4-bis cod. proc.
pen. (che qui viene in considerazione nella parte in cui dispone che la richiesta di

e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di

revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del medesimo
articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente
ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non
abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio), ha tuttavia ricostruito
diversamente il quadro legale, a partire dal combinato disposto dagli artt. 152
cod. proc. pen. e. 48 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni (c.d.

Si è osservato che la prima disposizione consente alle parti private, sempre
che la legge non disponga altrimenti, di sostituire le notificazioni con l’invio di
copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento” e che la seconda, come sostituita dall’art. 33 D. Lgs. 30 dicembre
2010, n. 235 (applicabile, ai sensi dell’art. 2 dello stesso, anche ai processi
civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibile e
salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo
telematico), pone una equipollenza tra invio della raccomandata e utilizzo della
PEC. Tale disposizione, infatti, dopo aver previsto che “la trasmissione telematica
di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre
soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito DigitPA”, aggiunge che “la trasmissione del documento
informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo
che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”,
precisando altresì che la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso secondo le modalità previste sono opponibili ai
terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
Se ne è tratta la conclusione che la notifica a mezzo PEC è equiparata alla
notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti;
equivalenza che trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime
certezze della raccomandata in ordine all’identificazione del mittente e
all’avvenuta ricezione dell’atto (documentabile, in caso della PEC, attraverso la
produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione).
Pertanto, la lettera raccomandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi
dell’art. 152 cod. proc. pen., può essere sostituita dalla comunicazione a mezzo
PEC ed è quindi valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi

t

Codice dell’amministrazione Digitale).

dell’art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., dal difensore dell’imputato a
quello della persona offesa (Sez. 2, n. 6320 del 11/01/2017 – dep. 10/02/2017,
Simeoli, Rv. 268984).
3.2. Questo Collegio non ritiene persuasiva l’interpretazione da ultimo
rammentata, per le ragioni che si esporranno subito appresso.
Premesso che per la presentazione della opposizione al decreto penale di
condanna si ritiene che il testo dell’art. 461, co. 1 cod. proc. pen. non osti al
ricorso al servizio postale (Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010 – dep. 30/09/2010,

Rv. 266302), vale quanto considerato in uno specifico precedente arresto di
questa Corte.
Pure se ai sensi del DPR n. 68/2015 il valore legale della Posta Elettronica
Certificata è equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno, “manca nelle
disposizioni che regolamentano il processo penale, a differenza di quanto
previsto per il procedimento civile, una norma che consenta l’inoltro in via
telematica degli atti di parte”. Il già menzionato d.l. 179/2012 ha introdotto e
disciplinato l’obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni a carico della
Cancelleria in via telematica presso l’indirizzo di posta elettronica nei confronti di
tutti i soggetti obbligati ex lege ad averlo; ma non ha disciplinato il deposito
degli atti di parte (né l’ha fatto il d.l. n. 179/2016, che pure ha portato modifiche
al d.lgs. n. 82/2005).
Come è stato perspicuamente osservato, mentre nel processo civile il
procedimento di digitalizzazione, gradualmente introdotto, è sostanzialmente
ormai concluso, in quello penale esso non è stato neppure avviato, sicchè alla
parte privata non è consentito l’uso del mezzo informatico in argomento per la
trasmissione dei propri atti ad altre parti né per il deposito presso gli uffici,
restando l’utilizzo della posta elettronica certificata riservato, come si è visto, alla
sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151
cod. proc. pen. e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’Autorità
giudiziaria, giudice o pubblico ministero che sia.
Ulteriore argomento a sostegno della tesi adottata è poi rinvenibile nella
inesistenza nel procedimento penale di un fascicolo telematico, “che costituisce
il necessario approdo dell’architettura digitale degli atti giudiziari, quale
strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo,
accessibile e consultabile da tutte le parti”.
Questo Collegio ritiene di dover aggiungere ancora una breve
considerazione.
Invero, il ricordato art. 2, co. 6 del codice digitale lascia intendere che le
disposizioni dettate presuppongano operante il processo telematico; sicché ove

Cheng, Rv. 248876; Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016 – dep. 08/03/2016, Filice,

questo non sia instaurato appare erroneo ipotizzare l’applicazione di talune delle
norme che nell’intento del legislatore si iscrivono nella cornice di un processo
organizzato in base agli strumenti digitali.
Va anche considerato che in materia di impugnazioni vige il principio di
tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione
del ricorso, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., in quanto si tratta di
requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la
conseguenza che la presentazione dell’impugnazione con mezzi diversi da quelli

consentita dalla legge (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015 – dep. 20/04/2015,
Piras, Rv. 263321, in tema di fax; Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016 – dep.
05/05/2016, Mandato, Rv. 266931, specificamente in tema di ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito
patrocinio proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata).
Deve pertanto ribadirsi che in assenza di norma specifica che consenta nel
sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, è
inammissibile la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna a
mezzo di Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalità non consentita
dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la
presentazione delle impugnazioni (Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017 – dep.
08/11/2017, Giacinti, Rv. 272095).
Sulla scorta di quanto precede risulta anche la inconferenza e la non
decisività del richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza formatasi in
materia di comunicazioni a mezzo fax.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente condanato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2018.
Il Consiliere estensore

Il Presidente

SaIvatcrk Dovere

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previsti dalla norma è inammissibile perché effettuata con modalità non

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