Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21054 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21054 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nel procedimento a carico di:
GIACOMINI PATRIZIA nato il 14/05/1963 a UDINE

avverso la sentenza del 30/03/2017 del TRIBUNALE di UDINE
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG ‘Me/ 71-51

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Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Udine con sentenza in data 30.3.2017 ha accolto la
richiesta di GIACOMINI Patrizia cui aveva espresso il consenso il PM, di
applicazione nei suoi confronti della pena di mesi quattro di arresto e di C
1.500 dì ammenda in relazione al reato contravvenzionale contestato dì

con il lavoro di pubblica utilità fino alla concorrenza di 126 giorni lavorativo
presso il comune di Morsano.

2. Avverso detta sentenza insorgeva la Procura Generale presso la Corte
di Appello di Trieste assumendo che il comma VII dell’art.186 C.d.S.
prevede, in caso di appartenenza del veicolo all’imputato, la sanzione
amministrativa della confisca del veicolo e pertanto chiedeva che la
sentenza venisse annullata in relazione a tale profilo; evidenziava inoltre
come fosse stata omessa la pronuncia in ordine alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da
dìsporsì anche in ipotesi dì applicazione delle pena su richiesta e chiedeva
pertanto annullarsi la sentenza anche in relazione a tale profilo di
doglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Effettivamente il giudice ha omesso di disporre la
confisca del veicolo di cui era alla guida il prevenuto al momento del
controllo che determinava il rifiuto da parte dì questi a sottoporsi all’esame
alcolimetrico. Invero la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di
condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente
esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (sez.IV, 3.11.2011,
Camerlo 253128;1.10.2013, PG in proc.Molfino, Rv. 257438).
1.1 Risulta dagli atti del giudizio che il veicolo é di proprietà dell’imputato
mentre l’art.186 comma VII lett. prevede che alla sentenza di condanna
(cui è equiparabile a tale fine quella dì applicazione della pena su richiesta)
segue la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato.

1

cui all’art.186 VII co. C.d.S. Disponeva altresì la sostituzione della pena

2. Il ricorso risulta fondato anche in relazione ala mancata previsione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, in quanto l’art.186 VII comma prevede che all’accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida da sei mesi a due anni.
A sua volta l’art.186 comma II quater C.d.S. prevede che “le disposizioni
relative alle sanzioni di cui ai commi due e due bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti” mentre il giudice di

accessoria pure prevista dalla legge.
2.1 Invero con la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen.
devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che
ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti
(sez.VI, 20.11.2008, PG in proc.Cuomo, 241611; sez.II, 26.11.2013, PG in
proc.Cargnello, Rv. 257871).

3. Deve pertanto trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale
con annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine
per nuovo esame.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti della confisca del
veicolo e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e rinvia al Tribunale di Udine per nuovo esame.

Così deciso a Roma il 17 Gennaio 2018

Il consigliere estensore
UcioBellini

Il Presidente
Patiizia1 Piccialli

Udine ha omesso del tutto di applicare la sanzione amministrativa

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