Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21052 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21052 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GABOR

Mihai 30/04/1978

avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di BRESCIA del 20 ottobre
2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa
Franca ZACCO, la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2018

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di BRESCIA ha rideterminato la pena inflitta a GABOR Mihai in
primo grado per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen., 186 e 189 C.d.S., riducendo quella
comminata in continuazione per gli ultimi due e ha revocato la sospensione condizionale della
pena già concessa con precedente sentenza di condanna, confermando nel resto.
2. Si è contestato all’imputato, in particolare, di avere perso il controllo della guida di
un ciclomotore di proprietà, sul quale stava trasportando un passeggero, mezzo che rovinava a

metri dal mezzo e si procurava un trauma cranico e all’avambraccio destro, oltre a contusioni e
abrasioni, laddove l’imputato, pur consapevole dell’accaduto, si era dato alla fuga ed era stato
rintracciato lungo la strada dalla Polizia Stradale, nel frattempo allertata, a circa un chilometro
dal luogo del fatto con il ciclomotore danneggiato, all’interno del quale gli operanti avevano
rinvenuto numerosi cacciavite, chiavi inglesi, pinze, chiavi a brugola, sottoposti in sequestro.
L’imputato presentava alito vinoso e veniva trsportato all’ospedale, ove l’esame alcolimetrico
rivelava un altissimo livello di concentrazione alcolica (addirittura superiore a 3,00 g/I).
3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, formulando due
motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento
alla carenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 707 cod. pen., essendosi trattato
di attrezzi non destinati allo scasso, ma di ordinaria manutenzione, rispetto ai quali il silenzio
del GABOR doveva valutarsi in relazione alla circostanza che egli fu trasportato al pronto
soccorso, il teste DI MAGGIO avendo dichiarato che solo il giorno successivo il GABOR era
stato in grado di rendere spontanee dichiarazioni.
Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla revoca del
beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., che può essere disposta solo ove il condannato commetta
un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, ciò che nel caso di specie – secondo
il deducente – non sarebbe accaduto, avendo il presente procedimento ad oggetto reati
contravvenzionali.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte bresciana, nell’esaminare i motivi di appello, ha ritenuto, con specifico
riferimento alle doglianze attinenti al reato di cui all’art. 707 cod. pen., che la quantità degli
attrezzi rinvenuti (quattro cacciavite di diverse dimensioni, il più grande lungo cm. 19, quattro
chiavi inglesi, cinque chiavi di vario tipo, quattro pinze, un attrezzo multiuso e un attrezzo
artigianale a base ricurva) fosse spropositata e sicuramente non destinata a piccole riparazioni,
non avendo l’imputato offerto alcuna giustificazione in ordine alla anomalia di un simile
trasporto.

2

terra unitamente alle due persone a bordo. Il passeggero era proiettato a distanza di circa 4

Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, già riconosciuto con

precedente sentenza di condnana, quel giudice ha ritenuto di doverne disporre la revoca
sussistendo i presupposti di cui all’art. 168 cod. pen.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
In ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 707 cod. pen., la Corte ha articolato un
congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo, da valutarsi anche in riferimento
alla circostanza che nel caso di specie la condanna deriva da una doppia pronuncia di
conformità.
Rispetto a tale percorso argomentativo, peraltro, non è dato cogliere nei motivi di

rilevandosi come difetti qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentative della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione [cfr., sul punto specifico, sez. 2 n.
36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456; quanto al
contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017),
Galtelli, Rv. 268822 (quest’ultima sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi
anche al ricorso per cassazione)].
4. La decisione di merito è peraltro allineata con i principi già affermati da questa Corte,
secondo cui, in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall’art. 707
cod. pen., è sufficiente ai fini della configurabilità del reato il suddetto possesso o la loro
immediata disponibilità, incombendo all’imputato l’obbligo di dare una seria giustificazione
della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui [cfr. sez. 2 n. 52523
del 03/11/2016, Rv. 268410; sez. 5 n. 1304 del 14/11/1985 Ud. 8dep. 05/02/1986), Rv.
171854; n. 8315 del 06/06/1984, Rv. 166010].
Peraltro, è la stessa parte a precisare, riportando alcune dichiarazioni testimoniali, che il
GABOR aveva reso, sebbene il giorno successivo all’accaduto, spontanee dichiarazioni e aveva
dunque avuto l’opportunità di spiegare tale anomalo possesso, sebbene nel ricorso si sia
omesso di rilevare alcunché sul contenuto di tali dichiarazioni.
5. Quanto alla revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen., infine, la parte fonda le
proprie doglianze sull’assunto errato che la decisione censurata abbia riguardato solo
contravvenzioni, a fronte di una condanna anche per il delitto di cui all’art. 189 C.d.S.,
cosicchè la revoca del beneficio discende dalla legge a norma dell’articolo 168 cod. pen.
precisamente richiamato dal giudice d’appello. Infatti, ai fini della revoca della sospensione
condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato
commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende
ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la
sua natura (cfr. sez. 6 n. 10349 del 06/02/2013, Rv. 254688; sez. 1 n. 31365 del 02/07/2008,
Rv. 240679; n. 1058 del 15/02/2000, Rv. 215615).
6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, a

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ricorso alcuna effettiva critica, ma unicamente la contestazione delle rassegnate conclusioni,

nornia dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 06 aprile 2018.

Gabriella Cappello

Il Presidente
Pat

Piccia

Il Consigliere estensore

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