Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21051 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21051 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
nel procedimento a carico di:
PERDISCI ROBERTO nato il 08/08/1979 a CAGLIARI
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
essendo l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto;
inammissibilità nel resto.

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza in epigrafe, in parziale
riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Cagliari il 3/06/2014,
riconosciuta l’attenuante del vizio parziale di mente, ha rideterminato in mesi
quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena irrogata nei confronti di
Perdisci Roberto in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309 per l’illecita detenzione di n.22 dosi di sostanza

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Cagliari propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per
erronea applicazione dell’art.88 cod. pen. e degli artt.192 e 533 cod.proc.pen.
ritenendo che la Corte di Appello abbia apoditticamente inferito, sulla base di un
giudizio privo di supporto scientifico, che la condizione psicopatologica già
diagnosticata per l’imputato in un precedente processo, in cui era stato assolto
per vizio totale di mente, non fosse rilevante per confermare anche nel presente
giudizio l’assenza d’imputabilità. La Corte territoriale ha omesso di considerare
che la condizione psico-patologica dell’imputato fosse risalente alla nascita, non
fosse suscettibile di remissione né di miglioramento e fosse stata confermata a
distanza di dieci anni nell’ambito di due distinti procedimenti. In presenza di tali
precedenti, il giudice di merito ha violato la regola dettata dall’art.533, comma 1,
cod.proc.pen. trascurando di disporre una nuova perizia onde valutare
nuovamente l’imputabilità del Perdisci. Con un secondo motivo deduce erronea
applicazione degli artt.88 cod. pen. e 533 cod.proc.pen. per avere la Corte di
Appello sottovalutato il quadro clinico emergente dai documenti acquisiti, onde
tale carente quadro probatorio si è riverberato sul requisito dell’imputabilità. Con
un terzo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte di Appello
omesso di delibare sull’istanza di rinnovazione istruttoria mediante perizia
formulata dal pubblico ministero.

3. Roberto Perdisci ricorre per cassazione censurando la sentenza per vizio
di motivazione nella parte in cui, disattendendo il risultato della perizia
psichiatrica prodotta dalla difesa e relativa ad altro procedimento, ha attribuito
ad essa un significato diverso da quello raggiunto dal perito ritenendo che, in
relazione al reato contestato, il ritardo mentale da cui è affetto l’imputato non
escludesse totalmente la capacità d’intendere e di volere. Il giudice di merito si è
discostato dalla conclusioni alle quali era giunto il perito senza fornire una’
motivazione idonea ad evidenziare la correttezza metodologica dell’approccio del
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stupefacente del tipo hashish in Cagliari il 3 novembre 2010.

giudice al sapere tecnico-scientifico. Con un secondo motivo deduce violazione
degli artt.530, comma 2, cod.proc.pen. e 88 cod. pen. per avere la Corte di
Appello discrezionalmente escluso il vizio totale di mente, riconosciuto in altro
procedimento penale per il medesimo titolo di reato commesso circa un anno
prima, violando la regola di giudizio secondo la quale, ove l’imputabilità sia posta
in dubbio, spetta alla pubblica accusa dimostrarne la sussistenza. Con un terzo
motivo deduce omessa motivazione in merito all’istanza difensiva di applicazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondatamente proposti.

2.

E’ principio interpretativo ripetuto nella giurisprudenza della Corte di

Cassazione che l’infermità mentale non costituisca uno stato permanente ma
vada accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e,
conseguentemente, non possa essere ritenuta sulla sola base di un precedente
proscioglimento dell’imputato per totale incapacità di intendere e di volere in
altro procedimento (Sez. 2, n. 21826 del 05/03/2014 De Luca, Rv. 25957601;
Sez. 6, n. 40569 del 29/05/2008, Schembri, Rv. 24131601; Sez. 6, n. 3843 del
07/10/1997, Giordano, Rv. 20908001).

3. L’acquisizione di una perizia o di una consulenza espletate in un altro
procedimento non presuppone, per altro verso, il previo esame dell’esperto che
le ha redatte, trattandosi di documenti che, tanto più se nella disponibilità della
parte, possono essere acquisiti a norma degli artt.234 ss. cod.proc.pen. (Sez. 3,
n. 43498 del 02/10/2012, H., Rv. 25376701; Sez. 1, n. 9536 del 17/01/2001,
Tedeschi, Rv. 21833401).

4. Va anche considerato che, secondo quanto costantemente affermato dalla
Corte di Cassazione, la motivazione di rigetto della richiesta di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale può essere anche implicita nella stessa struttura
argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la
sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o
negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di
rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv.
25774101; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, Rv. 24685901). Si tratta,
allora, di verificare anche se il complessivo apparato argomentativo della
sentenza impugnata giustifichi il mancato esercizio del potere di rinnovazione
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dell’art.131 bis cod. pen., formulata in sede di discussione.

dell’istruzione, dovendosi anche considerare che l’accertamento dell’idoneità
intellettiva e volitiva dell’imputato non necessita di richiesta di parte, potendo
essere compiuto anche d’ufficio dal giudice di merito allorquando ci siano
elementi per dubitare dell’imputabilità (Sez. 3, n. 25434 del 22/09/2015,
dep.2016, S, Rv. 26745001).

5. I criteri interpretativi menzionati devono, quindi, essere confrontati con il
principio fondante dell’ordinamento penale fissato dall’art. 533,

comma 1,

quando la colpevolezza dell’imputato sia provata al di là di ogni ragionevole
dubbio. Sussiste il ragionevole dubbio e si impone, viceversa, la sentenza
assolutoria, ai sensi dell’art. 530 cod.proc.pen., quando manchi ovvero sia
insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l’imputato lo
abbia commesso, che il fatto costituisca reato ovvero, infine, che il reato sia
stato commesso da persona imputabile.
5.1. L’accertamento sulla imputabilità, inoltre, inerisce ad un presupposto
necessario ed indispensabile del reato ai sensi dell’art. 85 cod. pen., per cui
costituisce onere dell’accusa provare che l’imputato, al momento del fatto, fosse
libero di autodeterminarsi.
5.2. Da tali premesse consegue che, a fronte della produzione documentale
offerta dalla difesa attestante che l’imputato è persona affetta dalla nascita da
ritardo mentale di tale connotazione da aver determinato in due precedenti
processi, svoltisi a distanza di dieci anni l’uno dall’altro, la pronuncia assolutoria
per vizio totale di mente, il giudice di merito avrebbe dovuto fornire rigorosa
motivazione sia in merito alla possibilità di decidere allo stato degli atti sia in
merito alle prove fornite dall’accusa a sostegno della, pur parziale, imputabilità
dell’agente al momento del fatto.

6. Nel caso concreto, invece, il giudice di secondo grado è pervenuto alla
condanna dell’imputato ritenendolo seminfermo di mente al momento del fatto,
escludendo la ricorrenza in suo favore di un vizio totale di mente, viceversa
riconosciuto in precedenti giudizi, limitandosi a rilevare che nel precedente
processo il consulente tecnico avesse escluso la capacità d’intendere e di volere
del Perdisci «in riferimento a quel tipo di reato (coltivazione di quattro piante di
cannabis indica), non avendo lo stesso la capacità di valutare come socialmente
sbagliata quel tipo di condotta, a differenza di altre il cui disvalore è comunque
percepibile anche da soggetti affetti da tale patologia».
6.1. Ma, così ragionando, il giudice di merito ha trascurato di porre tale
valutazione tecnica in relazione alle prove inerenti all’imputabilità del Perdisci nel —
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cod.proc.pen., secondo il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna

presente processo ed ha, inoltre, fatto proprie solo in parte le valutazioni
dell’esperto discostandosene sulla base delle suindicate affermazioni, non
corroborate da rigore scientifico. Il convincimento espresso dal giudice di appello
non risulta, in altre parole, adeguatamente argomentato attraverso l’analisi di
serie e corroborate tesi scientifiche, idonee a sconfessare le conclusioni alle quali
erano pervenuti i consulenti tecnici in altri processi.
6.2. Giova ricordare che la Corte di Cassazione, nell’esaminare i rapporti tra
la decisione del giudice e le determinazioni derivanti da perizie o consulenze

risultanze di esse ma che, al contempo, tale libertà è temperata dall’obbligo di
motivazione. Le argomentazioni di carattere scientifico che il giudice ritenga
attendibili ben possono essere desunte da una consulenza tecnica di parte, ma
qualora il giudice, che non è detentore del sapere scientifico, non ritenga
attendibili tali conclusioni, è tenuto a dare ragione del suo dissenso sia con
argomentazione di carattere logico sia con riferimenti di natura tecnicoscientifica al caso oggetto del suo esame, mostrando di essersi soffermato sulla
tesi da cui ha ritenuto di dissentire con approccio metodologico, sorretto da basi
sufficientemente chiare e ponderose (Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, dep.
2016, Minichini, Rv. 26756601).
6.3. La Corte di legittimità è, quindi, tenuta a valutare, piuttosto che
l’esattezza di una tesi piuttosto che di un’altra, la correttezza metodologica
dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, ossia la
preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle
informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 5, n. 6754 del
07/10/2014, dep.2015, C, Rv. 26272201; Sez. 4, n. 18933 del 27/02/2014,
Negroni, Rv. 26213901).

7. Va, in definitiva, considerato che, in presenza di accertamenti di carattere
tecnico-scientifico indicativi di incertezza in merito all’imputabilità dell’agente, il
giudice di merito non possa pervenire al riconoscimento del vizio parziale sulla
base del percorso logico secondo cui, non provata la totale non imputabilità, ma
provata comunque la grave patologia psichiatrica incidente su di essa, debba
concludersi per il riconoscimento del vizio parziale di mente. Posto che la
imputabilità integra, come già precisato, un elemento costitutivo del reato ai
sensi dell’art. 85 cod. pen., ove sia posta in dubbio totalmente ovvero soltanto
parzialmente la sua ricorrenza in concreto, il relativo onere probatorio non cade
a carico dell’imputato, quale prova di una eccezione, ma a carico della pubblica
accusa che, peraltro, nel caso concreto aveva concluso per l’assoluzione (Sez. 1,

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tecniche, ha affermato che il giudice ha piena libertà di apprezzamento delle

n. 33750 del 05/05/2011, S, Rv. 25063401; Sez. 4, n. 15224 del 25/09/1990,
Baldo, Rv. 18580701).

8. Conclusivamente, si impone l’annullamento della sentenza attesa la
formale inosservanza della regola di giudizio stabilita dall’art. 530 , comma 2,
cod.proc.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di
Sassari affinchè provveda a verificare la possibilità di superare il dubbio emerso
dal processo sulla imputabilità dell’imputato, provvedendo in applicazione dei

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari,

S.e.z.i.efie–D~c-ata-el-i-Ses5-arìfer nuovo giudizio.

Così deciso il 6 aprile 2018

Il cgtiigli re estensore

Il Presidente
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criteri di giudizio sopra richiamati.

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