Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21050 del 06/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 21050 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARMAROLI Normanno 28/09/1943
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA del 24 novembre 2016
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa
Franca ZACCO, la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2018

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo,
appellata dall’imputato ARMAROLI Normanno, con la quale questi era stato condannato per il
reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies C.d.S., per avere guidato in stato di
ebbrezza (tasso alcolemico accertato mediante etilometro pari a 1,77 g/I alla prima prova e
1,86 alla seconda).
2.

L’imputato ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge e vizio

dell’apparecchio etilometro e alla luce delle risultanze dell’accertamento redatto
(dicitura “volume insufficiente”).

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte d’appello ha ritenuto irrilevante – ai fini dell’esito dell’accertamento espletato la circostanza che lo scontrino della prima misurazione, pur dando atto della correttezza del

test,

avesse riportato la dicitura “volume insufficiente”, richiamando i principi stabiliti dalla

giurisprudenza di legittimità a tal proposito.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
L’evenienza verificatasi nel caso in esame (in cui la prima misurazione aveva dato esito
positivo nonostante la comparsa della scritta “volume insufficiente”) non è estranea alla
casistica giudiziaria ed infatti questa stessa sezione ha ritenuto configurabile il reato di guida in
stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del
tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura
“volume insufficiente”, la quale, in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la
mancata adeguata espirazione da parte dell’imputato [cfr. Sez. 4 n. 1878 del 24/10/2013 Ud.
(dep. 17/01/2014), Rv. 258179; Sez. 4 n. 22239 del 29/01/2014, Rv. 259214 (quest’ultima,
in un caso in cui sullo scontrino era rimasta stampigliata la scritta “zero test corretto”, ma lo
spirometro aveva proceduto ugualmente all’analisi nonostante l’insufflazione di un volume
d’aria insufficiente)].
Peraltro, questa sezione ha già chiarito il senso da attribuire alla dicitura “volume
insufficiente”, ricavandolo dalla logica, ma anche dall’esame della disciplina relativa al
funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita
nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l’apparato non
dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente
effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio di servizio” teso ad evidenziare che
l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria (cfr., anche in motivazione, sez. 4 n.
40709 del 15/07/2016, Rv. 267779).
In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione
normativa, questa sezione ha pure precisato come sia onere dell’imputato dare dimostrazione
di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza
2

motivazionale, in relazione alla attendibilità delle misurazioni effettuate per mezzo

del reato (Sez. 4 n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716; conf. n. 24206 del 04/03/2015, Rv.
263725).
3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.
C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore
Gabriella Cappello

Il Presidente
Pico

Deciso in Roma il 06 aprile 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA