Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2105 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2105 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO VINCENZO N. IL 07/04/1968
avverso la sentenza n. 10697/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 21/11/2013

Fatto e diritto

2. Il collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso, e che tale rinuncia determina
ipso iure l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1,
lett. d) c.p.p.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma — ritenuta equa -di euro 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2013

1.11 ricorrente Marino Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudize
di primo grado per il reato a lui ascritto in rubrica, e lamenta violazione di legge e
difetto di motivazione.

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