Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2105 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2105 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTELLA ANTONIO N. IL 13/06/1966
avverso la sentenza n. 774/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 17/12/2015

Motivi della decisione
L’imputato Montella Antonio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Ancona
che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 28/05/2012, ne ha ribadito la
condanna alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari
(art. 385 cod. pen.).

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma dì € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicembr 2015
Il Presidente
Carlo Citterio

Il ricorrente lamenta che l’affermazione di responsabilità non risulta affatto provata, che la
pronunzia è basata pressoché in via esclusiva sulle dichiarazioni assolutamente contraddittorie
dei Carabinieri operanti, che difetta l’elemento psicologico e che il trattamento sanzionatorio è
iniquo.

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