Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2105 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2105 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RUSTICUCCI LUCIANO N. IL 05/04/1982
avverso la sentenza n. 9408/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 03/11/2011,
4 0.

confermava la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., in data 16/12/20K,

appellata da Luciano Rusticucci, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09
Ottobre 1990 n. 309 – per aver detenuto al fine di spaccio sostanze varie
stuefacenti; il tutto come contestato in atti – e condannato alla pena di anni sei e

2. L’interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, di quella di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309/1990 ed all’applicazione della recidiva

3.Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello. Sono, altresì, infondate perché in
contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dalla Corte Territoriale
(vedi sentenza 2° grado pag. 2). Dette doglianze, peraltro – quantunque
prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b)
ed e) cpp – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non
inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle
valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Luciano
Rusticucci con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
2

mesi sei di reclusione ed C 24.000,00 di multa.

Così deciso il 16 Novembre 2012

Il Componente estensore

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