Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21049 del 06/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 21049 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBIERI JACOPO nato il 19/03/1966 a FIRENZE

avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato ZANOBINI NICOLA del foro di FIRENZE in difesa della
parte civile PETRACCHI TIZIANA.
L’avvocato ZANOBINI deposita, inoltre, nomina a difensore e procuratore
speciale per la parte civile LIVI DONATELLA, con contestuale revoca della nomina
a difensore di fiducia dell’avv. ZANOBINI MARCO del foro di Firenze.
L’avvocato inoltre deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese per
entrambi le parti civili, alle quali si riporta, chiedendo l’inammissibilità del
ricorso.
E’ presente l’avvocato MANZO MASSIMILIANO del foro di FIRENZE in difesa di
BARBIERI JACOPO, che chiede l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha confermato
la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di Barbieri
Jacopo in relazione ai reati di cui all’art.189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare
assistenza a Livi Donatella e Petracchi Tiziana, che avevano riportato lesioni
personali visibili e giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 15 giorni, a seguito

2. Il fatto era così ricostruito dal giudice di primo grado in base alle
risultanze istruttorie: l’imputato, alla guida dell’autovettura Volvo XC90 di sua
proprietà, aveva tamponato l’autovettura Honda Jazz condotta da Livi Donatella,
con Petracchi Tiziana quale trasportata; sebbene le due donne manifestassero
sintomatologia dolorosa (la Livi in stato di agitazione e confusione e la Petracchi
con la mano al collo), l’imputato era ripartito effettuando manovra di inversione
ad U ed era stato rivenuto dalla Polizia Municipale presso la sua abitazione.
La Corte di Appello ha, quindi, integrato tale motivazione rimarcando che
l’imputato si era fermato ed aveva manifestato preoccupazione per la carenza di
copertura assicurativa, avvedendosi al contempo del forte stato di agitazione
della Livi e del fatto che la Petracchi manifestasse dolori al collo, ciononostante
rimettendo in moto l’auto ed allontanandosi piuttosto velocemente dal luogo del
sinistro; la visita al Pronto Soccorso aveva stabilito diagnosi di distorsione del
rachide cervicale per la Livi e di distorsione del rachide cervico-dorso-lombare in
artrosi cervicale per la Petracchi.

3. Ricorre per cassazione Jacopo Barbieri censurando la sentenza impugnata
per i seguenti motivi:
a)

erronea applicazione dell’art.189, comma 6, cod. strada per difetto

dell’elemento soggettivo, considerato che le circostanze del sinistro, consistito in
un tamponamento avvenuto mentre le auto erano ferme al semaforo, rendeva
assolutamente impossibile per il Barbieri realizzare di aver causato un incidente
dal quale sarebbero derivate lesioni, tanto più che le persone offese non avevano
espresso la necessità di un soccorso immediato;
b)

mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello

concernente la riconducibilità del c.d. colpo di frusta e dello stato di agitazione al
concetto di ferita, come previsto dal reato di omissione di soccorso ex art.189,
comma 7, cod. strada;
2

di tamponamento avvenuto in Firenze il 16 marzo 2012.

c) mancanza di motivazione sul diniego di circostanze attenuanti generiche
in presenza di elementi circostanziali che ne avrebbero giustificato la
concessione.

4. All’odierna udienza le parti civili Livi Donatella e Petracchi Tiziana hanno
depositato conclusioni e nota spese.

1. Si rileva che il primo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.
Si tratta di questioni non proposte con l’appello. Secondo quanto affermato
da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli
artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano
essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a
meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale
regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre
essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con
riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di
Appello, in quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del
4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni
in combinato disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la
cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince
l’inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere,
sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con
riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv.
25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1,
n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1. A fronte di elaborate argomentazioni difensive volte all’accertamento
del presupposto fattuale dell’obbligo di prestare assistenza imposto dall’art.189,
comma 7, cod. strada, costituito letteralmente dalla presenza di persone ferite
che necessitino di assistenza, nella sentenza impugnata tale questione risulta
affrontata a pag.4:

«Il Barbieri ebbe quindi modo di essere consapevole,

cagionando il tamponamento con danno alla parte posteriore dell’autovettura
condotta dalla Livi e vedendo sia la Livi che la Petracchi in condizioni di forte disagio e di do/orazione, della necessità per queste ultime di ricevere soccorso».
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.2. Occorre, in proposito, ricordare che la condotta omissiva sanzionata
dall’art.189, comma 7, cod. strada può considerarsi una ipotesi speciale del
delitto di omissione di soccorso previsto dall’art.593, comma 2, cod. pen. (per la
definizione del reato ex art.189, comma 7, cod. strada in termini di omissione di
soccorso, Sez.4, n.20649 del 10/05/2012, Shehi, n.m.; Sez.4, n.9128 del
2/02/2012, Boffa, n.m. sul punto), del quale condivide l’oggettività giuridica e la
condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, con l’aggiunta:
a) dell’elemento tipico del reato proprio mediante individuazione, nell’utente

della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, del
soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, genericamente indicato nella
norma generale in «chiunque»;
b) di un antefatto non punibile, concretato dall’essersi verificato un sinistro
stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge
l’obbligo di agire.
Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico
tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità
personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della
solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni
della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo. In particolare, lo
stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2
dell’art.593 cod.pen., e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone
l’obbligo di un intervento soccorritore. Nella materia della circolazione stradale, il
legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell’art.189, comma 1, cod.
strada, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione
di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel
sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fermarsi
e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che si rende
necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare
il danno che si profila. Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il
quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post.
2.3. Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell’obbligo giuridico
di attivarsi previsto dall’art.189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all’utente
della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo
comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti
nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. La
posizione di garanzia trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza
per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne
nell’immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare,
4

i

indipendentemente dall’ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal
ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed
all’integrità fisica.
2.4. Poste tali premesse, viene in luce la condivisibilità delle argomentazioni
difensive tendenti ad ottenere un giudizio che tenesse conto sia delle modalità
del sinistro, trattandosi di un tamponamento che a seconda dei casi potrebbe
provocare gravi conseguenze ovvero danni minimi, sia delle condizioni di salute

nella stessa sentenza in termini di «forte disagio e di dolorazione».

3. Tuttavia la censura non coglie nel segno, posto che il provvedimento
impugnato risulta correttamente motivato laddove ha ritenuto comprovata la
situazione di pericolo alla quale l’art.189, comma 7, cod. strada collega la fonte
dell’obbligo giuridico di prestare soccorso, immediatamente percepibile dallo
stesso imputato al quale le persone offese avevano manifestato lo stato di
difficoltà direttamente provocato dal sinistro, anche in quanto inerente al
pregiudizio all’integrità psico-fisica derivatone. Il Collegio, pur consapevole che
questa stessa Sezione ha in una precedente pronuncia trattato un caso in cui il
giudice di merito aveva escluso che da un semplice trauma non direttamente
percepibile come ferita potesse sorgere l’obbligo giuridico di prestare soccorso
(Sez.4, n.17220 del 6/03/2012, Turcan, in motivazione), ritiene necessario
rimarcare che nel caso sottoposto all’esame della Corte l’imputato era stato
assolto dal reato previsto dall’art.189, comma 7, cod. strada, onde il punto della
decisione concernente l’insussistenza dell’obbligo di prestare soccorso in
presenza di un mero trauma, essendo stato proposto ricorso dal solo imputato,
non era stato valutato dal giudice di legittimità.
In ogni caso, risulta opportuno ribadire che il bene giuridico tutelato dalla
norma non consente di escludere l’obbligo di prestare soccorso qualora le
conseguenze del sinistro non si siano manifestate in ferite nel senso tecnico del
termine, essendo necessario ma sufficiente che si tratti di esiti indicativi del
pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o
all’integrità fisica della persona.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; segue, a norma dell’art.616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili Livi
Donatella e Petracchi Tiziana, liquidate come in dispositivo.

5

delle persone offese quali apparivano immediatamente dopo l’urto, descritte

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo
giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori
come per legge.
Così deciso il 6 aprile 2018

Eu

errao

Il Presidente
Pattrd(21tAf
i

Il Consi e r – estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA