Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21048 del 06/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 21048 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARRARO DAVIDE nato il 16/06/1973 a NOALE

avverso la sentenza del 30/05/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PADOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per la conversione del ricorso in appello, disponendo la
trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezip.

Data Udienza: 06/04/2018

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Padova in composizione monocratica, con la sentenza in
epigrafe, resa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna con
richiesta di rito abbreviato condizionato alla presentazione di una memoria
difensiva nonché all’esame dell’imputato, ha dichiarato Carraro Davide
responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (g/I 0,82) con

giugno 2015. Il Tribunale, applicata la contestata aggravante, ha condannato
l’imputato alla pena di giorni 7 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda,
disponendo la sostituzione della pena detentiva con quella di euro 1.750,00 di
ammenda, irrogando complessivamente la pena di euro 2.950,00 di ammenda
con sospensione della patente di guida.

2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione della legge
penale sostanziale e processuale; violazione degli artt.125, comma 3, 192, 546,
comma 1, lett. e), 442, comma

1-bis,

cod.proc.pen., 111 Cost., omessa

valutazione di prove indiziarie tempestivamente e ritualmente fornite dalla
difesa: in particolare, il tribunale ha ignorato gli articoli dei quotidiani locali che
riferivano con dovizia di particolari in merito all’operazione di controllo eseguita
dalla Polizia Stradale; è stato erroneamente affermato che l’imputato fosse stato
fermato alle ore 2:05, mentre nella notizia di reato è scritto che fosse stato
«controllato»; nella motivazione risulta omessa ogni valutazione dell’esame
dell’imputato in merito al lasso di tempo intercorso tra la cessazione della guida
e l’accertamento del tasso alcolemico. Con un secondo motivo ha dedotto
violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’esclusione della particolare
bis

tenuità del fatto ai sensi dell’art.131

cod. pen., pur trattandosi di

modestissimo superamento della soglia di rilevanza penale del fatto, in un caso
in cui non era contestata la guida pericolosa, e di soggetto con precedenti penali
molto risalenti.

3. La Corte ritiene che l’impugnazione, proposta nella forma del ricorso per
cassazione, debba essere convertita in appello.
3.1. Tale determinazione si fonda, in primo luogo, sul rilievo che trattasi di
sentenza appellabile in quanto di condanna a pena pecuniaria in sostituzione di
pena detentiva (Sez. 3, n. 14738 del 11/02/2016, Lupo, Rv. 26683301; Sez. 4,(
n. 45751 del 08/11/2012, Longo, Rv. 25364501).
2

l’aggravante di aver commesso il fatto in ore notturne, accertato in Padova il 20

3.2. In secondo luogo, va ricordato che il ricorso immediato per Cassazione
è ammissibile solo per vizi di legittimità che non implichino, ancorchè
indirettamente, questioni di merito, come si desume dalla proponibilità con tale
mezzo di impugnazione dei soli motivi diversi da quelli previsti dalle lettere d) ed
e) dell’art.606 cod.proc.pen.
3.3. Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato che contenga tra i
motivi – come nel caso di specie – anche la censura di cui all’art.606 comma 1

4. Tanto è sufficiente perché sia disposta la conversione dell’impugnazione
in appello, ai sensi dell’art.569 comma 3 cod.proc.pen. (Sez. 6, Ord.
n. 3405 del 10/01/2003, Avato, Rv. 22356101), con trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Venezia per il giudizio.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
Appello di Venezia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 6 aprile 2018

Il GiUdìeestensore
Serrao

Il Presidente
Patrizir

ki)

lett. e) c.p.c., non può che essere convertito in appello.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA