Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21046 del 08/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21046 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

KRIVORUCHKO OLEG, nato in Ucraina il 26/07/1982;

avverso la sentenza n. 3557/2014 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA,
del 12/08/2015;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Luciano Imperiali;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario M. Stefano Pinelli,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.

Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.

Con sentenza del 12/8/2015 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la

sentenza del Tribunale di Modena in data 27/2/2014, appellata dall’imputato Kryvoruchko
Oleg, che era stato riconosciuto colpevole, all’esito di giudizio abbreviato, di sei fatti di
ricettazione, di uno di riciclaggio e di aver circolato alla guida di un motociclo senza la patente
di guida per non averla mai conseguita.

suo difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 648 bis cod.
pen., norma a suo avviso inapplicabile riguardo ad un bene i cui pezzi erano stati soltanto
smontati e rinvenuti in un garage privato, senza alcuna manomissione dei numeri seriali ed
identificativi apposti sul telaio o sul motore e senza che, pertanto, fossero state poste in essere
ulteriori condotte attive volte a dissimulare la provenienza delittuosa del mezzo.
3.

Nelle more, con dichiarazione pervenuta il 14/3/2016, il ricorrente ha dichiarato di

rinunciare al ricorso.
4. Il ricorso, in conseguenza della rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile ed a ciò
consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma
di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro
500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità,
con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista
deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen,
comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio del 8 aprile 2016.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Kryvoruchko, a mezzo del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA