Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21046 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21046 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOSCHINI Roberto 08/03/1960
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di ANCONA del giorno 08
febbraio 2016
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa
Franca ZACCO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’Avv. Roberto Sutich del foro di Reggio Emilia in difesa di MOSCHINI Roberto, il
quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, sottolineandosi che trattasi di
procedimento già prescritto.

Data Udienza: 06/04/2018

Ritenuto in fatto

1.

Con sentenza 08/02/2016, la Corte d’Appello di Ancona ha

confermato, nei confronti dell’imputato MOSCHINI Roberto, la sentenza del
Tribunale di Pesaro, sez. dist. di Fano, con la quale il predetto era stato
condannato per una ipotesi di lesioni personali colpose con violazione delle norme
sugli infortuni sul lavoro ai danni del lavoratore DE LUCA Antonio, nella qualità di capo
reparto presso la ditta Mondolfo Ferro (fatto commesso in Mondolfo il 20/10/2008).
2.

L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, deducendo

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e travisamento della
prova, con riferimento alla consulenza di parte, i cui esiti sarebbero stati
disattesi dal Tribunale e, a fronte delle doglianze svolte con il gravame di
merito, non valutati dal giudice d’appello, le dichiarazioni dei consulente
essendo ritenute dalla parte decisive, siccome idonee a disarticolare il
ragionamento probatorio svolto in sentenza.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge relativamente al profilo
della causalità della colpa, ritenendo erroneamente effettuato il giudizio sulla
evitabilità dell’evento, la verifica dei giudici essendosi limitata alla sola
sussistenza del nesso causale.
Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al
comportamento tenuto dal lavoratore.
Con il quarto, ha dedotto violazione di legge con riferimento al profilo
della cooperazione colposa, tenuto conto dell’assoluzione degli altri imputati.
Con il quinto, infine, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla
valutazione della colpa, la cui entità ritiene tale da giustificare la concessione
delle generiche prevalenti sull’aggravante.

Considerato in diritto
1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato
dovuta a prescrizione, maturata nelle more del ricorso, tenuto conto della data del
commesso delitto (20/10/2008) e del titolo di reato in relazione al combinato disposto
di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.
2. Quanto ai motivi posti a base del ricorso, si rileva che – nonostante la non
manifesta infondatezza di quelli che riguardano il percorso argomentativo seguito dal
giudice dell’impugnazione (che ha consentito, quindi, la valida instaurazione del
rapporto d’impugnazione) – in presenza di una declaratoria di improcedibilità per
intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio
finalizzato all’eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua
motivazione, poiché in tale giudizio “…l’obbligo di dichiarare una più favorevole causa
di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l’esistenza della causa
estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato,
2

cinque motivi.

in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione” (sez. 1 n. 35627 del
18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012), Rv. 253458) che deve risultare dal testo del
provvedimento impugnato (conf. sez. 6 n. 48461 del 28/1172013 Ud. (dep.
04/12/2013), Rv. 258169).
3. Nel caso all’esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi
motivi di ricorso e della motivazione comunque rinvenibile nel provvedimento
impugnato, con la quale è stata ricostruita la posizione di garanzia riconosciuta in capo
all’imputato e ritenuta la violazione delle regole di cautela contestate. Cosicché deve
addivenirsi alla declaratoria di estinzione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 06 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Gabriella Cappello

Il Presidente
Para Pic

P.Q.M.

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