Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21045 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21045 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SULEJMANOVIC GIACOMO nato il 09/09/1992 a PRATO

avverso la sentenza del 22/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sulejmanovic Giacomo ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia
di condanna emessa il 19/11/2014 dal Tribunale di Bologna in relazione
all’imputazione del delitto di furto tentato, aggravato ai sensi dell’art.625, primo
comma, n.4 cod. pen. L’imputato è accusato di aver tentato di sottrarre con
destrezza un portafogli ai danni di una persona che si trovava all’interno di un

2. Il ricorrente deduce quale vizio della motivazione la mancata sussunzione
del fatto nell’ipotesi attenuata ai sensi dell’art.62 n.4 cod. pen., ritenendo che la
Corte territoriale abbia offerto, sul punto, una motivazione contraddittoria in
quanto, pur dando atto del fatto che non fosse noto il contenuto del portafogli,
non ha valutato tale incognita quale elemento a discarico dell’agente, in
concomitanza con la mancata conoscenza della condizione economica del
soggetto passivo e con la brevità dello spossessamento.

3. Il ricorso è infondato.
3.1. Nel caso di reati che, come il furto, ledono solo il patrimonio, ai fini
della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità è sufficiente,
ma necessario, che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore
economico e che, in altre parole, il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di
valore economico pressoché irrilevante (tra le altre, Sez. 5, n. 24003 del
14/01/2014, Lanzini, Rv. 26020101); tale circostanza attenuante é applicabile
anche al delitto tentato purchè sia possibile desumere con certezza, dalle
modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse
stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe
stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo,
Rv. 25552801; Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 25998001).
3.2. Per determinare se si è in presenza o meno di un danno tenue dal
punto di vista obiettivo, è poi necessario considerare, trattandosi di delitto
circostanziato tentato, oltre al valore venale della cosa sottratta, o che si è
tentato di sottrarre, anche il valore complessivo del pregiudizio che sarebbe
stato arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona
offesa dal reato avrebbe potuto subire in conseguenza della sottrazione della res
(Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv.236914; Sez. 2, n. 3576 del
23/10/2013, dep.2014, Annaro, Rv. 260021; Sez. 2, n. 39837 del 22/05/2009,
De

Luca,

Rv.

24525801).
2

` ■.1

autobus pubblico il 22 aprile 2012 in Bologna.

4. Nel caso concreto, i giudici di merito si sono correttamente soffermati,
oltre che sul valore venale del bene, sul fatto che non fosse noto il contenuto del
portafogli che si era tentato di sottrarre, considerato che per ritenere provata
una circostanza il cui «venire al mondo» presuppone la consumazione del reato è
richiesto che la circostanza sia già riconoscibile in base a quel frammento di
condotta che l’agente ha posto in essere.
4.1. Non risulta, pertanto, viziata da manifesta illogicità la sentenza che,
oltre ad aver attribuito rilievo al valore del portafogli in sé, abbia negato

concreto che consentisse di conoscere il contenuto del portafogli. Si tratta di
un’argomentazione rispettosa dei criteri interpretativi delineati dalle Sezioni
Unite, laddove non vi sia la possibilità di un giudizio ipotetico favorevole
all’autore del delitto in considerazione dell’id

quod plerumque accidit con

riguardo al contenuto del bene in termini di denaro e di documenti, la cui
duplicazione comporta un costo a carico della persona offesa (Sez. 5, n. 7738 del
04/02/2015, Giannella, Rv. 26343401).
4.2. Né risultano specificamente dedotte nel ricorso le circostanze dalle
quali, nel caso concreto, si sarebbe potuta desumere la tenuità del fatto e che i
giudici di merito avrebbero omesso di prendere in considerazione, tali non
potendo considerarsi l’omessa querela o l’ignoranza delle condizioni economiche
del soggetto passivo, peraltro non sottoposte al giudice di appello, nè la brevità
dello spossessamento, valutata ininfluente a fronte della natura del bene e del
suo abituale contenuto.

5.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma

dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 6 aprile 2018
Il Consigli5re estensore
rrao

Il Presidente
Patryy Piccia

l’attenuante in parola avuto riguardo al fatto che non fosse noto alcun dato

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