Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21044 del 22/03/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21044 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DAWAN DANIELA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANNONE ANNA nato il 04/01/1974 a MILANO
avverso la sentenza del 27/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere DANIELA DAWAN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso.
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Data Udienza: 22/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Anna Cannone, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di Milano, sez. 3 penale, del 27 ottobre 2017, che ha
confermato quella con cui il Tribunale di Milano la condannava per i reati di cui all’art.
186 comma 1, comma 2, lett. c), comma 2 bis, cod. strada.
2. Con il primo motivo, denuncia mancanza di motivazione in ordine all’art. 186
giurisprudenziale riportato nella sentenza di primo grado senza rispondere alla specifica
censura proposta con l’appello.
3. Con il secondo, deduce erronea applicazione della legge penale sempre in
relazione all’art. 186, comma 2
bis,
poiché, nel caso di specie, la condotta
dell’imputata, che urtava un ostacolo e arrestava la corsa dell’autovettura nel
parcheggio adiacente, non risultava idonea a turbare il traffico o a determinare
danni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.
La sentenza di appello è congruamente motivata anche laddove ha richiamato
la giurisprudenza di cui si è avvalso il giudice di primo grado per addivenire alla sua
decisione.
L’obbligo di motivazione del provvedimento può quindi ritenersi assolto poiché la
giurisprudenza menzionata risponde adeguatamente alle doglianze espresse con l’atto
di appello, di talché non si pone un problema di elusione delle stesse.
3.
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità
dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis, cod. strada, è necessario che
l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale
della sua condotta rispetto al sinistro, rappresentando un dato irrilevante, ai fini
dell’integrazione dell’aggravante, la circostanza che non ne siano derivati danni o
intralci al traffico.
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comma 2 bis per essersi la sentenza limitata a richiamare per relationem l’indirizzo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 marzo 2018
Daniela Dawan
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Il Presidente
Il Consigliere estensore