Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21043 del 01/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21043 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma ;
Parte Civile : Boncoddo Salvatore ;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 7/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dot. ssa Lucia Aielli;
udito il Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento della sentenza con
rinvio;
udito per la parte civile Boncoddo Salvatore, l’avv. Alfredo Galasso che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso di parte civile ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per l’imputato l’avv. Carlo Zaccagnini che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi ;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/10/2014 la Corte d’appello di Roma, su appello dell’imputato Cannas
Salvatore, in riforma della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Roma del

Data Udienza: 01/04/2016

15.2.2010 che aveva condannato Cannas Stefano per i delitti di truffa e minaccia, assolveva
l’imputato e revocava le statuizioni civili .
2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale e la parte
civile i quali deducono : il primo la manifesta illogicità della sentenza d’appello, avendo la Corte
ritenuto inattendibile il racconto della p.o. Boncoddo Salvatore, senza spiegare le ragioni della
minata attendibilità e senza tener conto della conversazioni intercettate e delle deposizioni dei
testi circa l’attività del Cannas nella ricerca di clienti paganti per le sue rischiose speculazioni.
2.1. La seconda, a sua volta, deduce: 1) l’illogicità della motivazione ( ex art. 606 lett. e cod.

dell’imputato, trascurando il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe
chiara la truffa posta in essere dal Cannas ed il ruolo del Boncoddo, il quale pur consapevole
del meccanismo delle prenotazioni di quote di proprietà di immobili venduti all’asta
prospettatogli dal Cannas, sarebbe stato visibilmente raggirato sulla loro effettiva
realizzazione, tanto più che i testi addotti dalla parte civile confortavano questa versione,
mentre quelli della difesa si erano contraddetti; 2) violazione di legge ex art. 640 cod. pen.
avendo la Corte erroneamente ritenuto che la mancanza di diligenza della vittima, nella verifica
delle circostanze concrete dell’affare, potesse escludere la configurabilità del reato; 3) con il
terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge : art. 129 cod. proc. pen. avendo la
Corte d’appello proceduto, in presenza di elementi dubbi, ad assolvere l’imputato piuttosto che
a dichiarare prescritto il reato, pregiudicando le statuizioni civilistiche proprio in presenza di
una assoluzione fondata sul ragionevole dubbio.
2.2. Tempestivamente la ricorrente parte civile, ha depositato memoria nella quale ha
riprodotto i motivi di originaria censura, sottolineando l’esistenza di un’ oscillazione
giurisprudenziale quanto alla prevalenza della declaratoria di prescrizione rispetto alla
pronuncia assolutoria fondata sul ragionevole dubbio .
3. A sua volta Cannas Stefano per mezzo del suo difensore , ha depositato una memoria nella
quale evidenzia che il ricorso proposto contiene esclusivamente contestazioni sul fatto riservate
alla competenza del giudice di merito e rileva che le Sezioni Unite hanno chiarito in un caso
analogo a quello in esame, che il proscioglimento nel merito, prevale rispetto alla immediata
dichiarazione di una causa estintiva del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono fondati.
4.1. Va precisato che in tema di motivazione della sentenza, questa Corte ha affermato
che il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado,
nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella
struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle
notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in

t

proc. pen.), avendo la Corte d’appello valorizzato in maniera assoluta le dichiarazioni

sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello
eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare,
riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura
motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni ( Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 ,
rv. 258005).
5. Nel caso in esame la Corte d’appello di Roma, in difformità del giudice di primo grado,
ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili, ma
non ha esaminato tutti i passaggi della sentenza di primo grado che non solo ha

agli elementi assunti in dibattimento, fornendo una motivazione logica ed esaustiva ,
avuto riguardo alle prospettazioni delle diverse parti in contesa. Viceversa la Corte
d’appello ha ritenuto inattendibile la parte civile, seppure confermata da diversi
testimoni, senza fornire una spiegazione logica circa la non credibilità di tali testimoni,
limitandosi a ritenere che il Boncoddo in quanto a conoscenza del meccanismo delle
prenotazioni, non potesse cadere vittima della truffa articolata dal Cannas e tuttavia non
ha spiegato i ripetuti versamenti di denaro, attestati da assegni e pagamenti on line,
effettuati dal Boncoddo al Cannas a fronte delle richieste di quest’ultimo, di pagare
alberghi e provvedere alle altre presunte spese che pretestuosamente egli indicava al
Boncoddo, a nulla rilevando che questi volesse subentrare nel meccanismo delle
prenotazioni articolato dal Cannas, posto che questi, sin dall’inizio, indusse il Boncoddo,
prospettandogli il meccanismo di adesione e le probabilità garantite di buon esito
dell’affare, ad aderire al meccanismo delle prenotazioni e a divulgarlo raccogliendo il
denaro che versava in suo favore, senza che nessuna asta fosse partecipata, tanto più
che nel prosieguo il Cannas, a fronte delle preoccupazioni del Boncoddo, di poter
rientrare di quanto anticipato, ricorse anche a condotte minatorie attuate mediante
messaggi telefonici ( cfr. pag. 13 e segg. della sentenza di primo grado).
La Corte d’appello a fronte di tale puntuale disamina si limita a giudicare lacunoso e
contraddittorio il quadro probatorio, senza tuttavia spiegarne le ragioni, non riuscendo a
superare tutti i plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni della parte civile, sia di
natura documentale che testimoniale puntualmente vagliati dal giudice di primo grado.
6. A fronte di tale evidente carenza motivazionale e tenuto conto della sopravvenuta
maturazione del termine di prescrizione ( alla data del 30/6/2012) , la Corte di merito
avrebbe dovuto procedere alla declaratoria di estinzione del reato. Questa Corte a Sezioni
Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale formatosi sul tema, ha statuito che “il
giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma
secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua
rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di

puntualmente ricostruito la vicenda in fatto, ma ha attribuito specifico rilievo probatorio

”constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia
quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento”. (
S.U. 35490 del 28/5/2009 rv, 244274). Per cui intervenuta una causa estintiva del reato,
può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli
atti processuali positivamente (… risulta evidente …: art. 129, comma 2, c.p.p.), senza
necessità di ulteriore approfondimento, l’estraneità dell’imputato a quanto contestatogli.
Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità
secondo cui deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che

giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato.
In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima
situazione che gli impone l’obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione
del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può
essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (così come
precisato da Sez. Un. 28 novembre 2001 n. 1021/02, Cremonese, rv 220511).
Ne deriva che il rinvio, in mancanza di residui effetti penali, non può che essere fatto al
giudice civile in relazione ai dedotti o rilevati vizi motivazionali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese della parte civile al
definitivo.

Così deciso il 1/4/2016

dovrebbe ordinariamente condurre all’annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA