Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21041 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21041 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FUSCO FILIPPO nato il 07/08/1958 a FOGGIA

avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore presente avvocato D’AMBROSIO PAOLO del foro di FOGGIA in difesa
di FUSCO FILIPPO si riporta ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 8.6.2016 la Corte di appello di Bari, in riforma della
sentenza assolutoria di primo grado, appellata dalla parte civile Giovanni Frasca,
ha dichiarato Luigi Gisario (datore di lavoro) e Filippo Fusco (coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione di lavori di rifacimento del tetto dell’edificio)
responsabili dell’infortunio occorso al Frasca, condannandoli al risarcimento dei
danni e alle spese.

che le strutture di cantiere non fossero a norma e fossero, invece, pericolose per
i lavoratori, come confermato da numerose dichiarazioni acquisite agli atti, con la
conseguenza che il Frasca, mentre stava effettuando lavori di rifacimento del
tetto, camminando sull’intavolato, che era posizionato in maniera irregolare e
risultava instabile, era scivolato e poi precipitato al suolo da un’altezza di 4,50
metri, riportando lesioni personali gravi.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Filippo Fusco, a
mezzo dei propri difensori, lamentando quanto segue.
I) Illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità
dell’imputato in conseguenza di diversa valutazione delle prove dichiarative, non
preceduta dalla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in violazione dell’art.
6, par. 3 lett. d), della CEDU.
Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite (n. 27620 del
28/04/2016, Dasgupta) che ha sancito lo “statuto” della sentenza di condanna in
appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, anche ai soli fini
civili, nel senso della necessità di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso
l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute
decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
Deduce che la sentenza impugnata ha ribaltato la prima sentenza
assolutoria sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, senza
procedere al necessario riesame dei testi.
II)

Illogicità e carenza di motivazione in punto di riconoscimento della

responsabilità dell’imputato.
Deduce che la sentenza di appello non ha confutato puntualmente le ragioni
assolutorie prospettate nella sentenza di primo grado, non adempiendo all’onere
di fornire una motivazione rafforzata, idonea a dimostrare l’insostenibilità sul
piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo
grado.

2

La responsabilità, agli effetti civili, degli imputati è stata desunta sul rilievo

Lamenta che la sentenza impugnata adotta argomentazioni estranee al
perimetro della contestazione, che finiscono con l’affermare tatutologicamente
che la prova delle violazioni delle prescrizioni di sicurezza e della colpa risiede
nella stessa verificazione dell’evento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.

Occorre qui ribadire il principio enunciato da lungo tempo dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione (sin da Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994
– dep. 1995, Felice ed altro, Rv. 20148701), secondo il quale la decisione del
giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado,
impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero
dell’incoerenza delle relative argomentazioni, con rigorosa e penetrante analisi
critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in
toto a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio
accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Inoltre, il giudice
di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle
ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera
possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento, disancorata dalla
realtà processuale, ma deve riferirsi a concreti elementi processualmente
acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni
apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di
merito.
In buona sostanza, la totale riforma della sentenza di primo grado impone al
giudice di appello di raffrontare il proprio

decisum, non solo con le censure

dell’appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, che si
compone sia della ricostruzione del fatto che della valutazione complessiva degli
elementi probatori, nel loro valore intrinseco e nelle connessioni tra essi
esistenti.
Sul tema in disamina la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato il
concetto di “motivazione rafforzata”, per esprimere, con la forza semantica del
lemma, il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado,
sia nel caso di pronuncia di condanna in seguito ad assoluzione pronunciata dal
primo giudice (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 26290701; Sez. U,
n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 23167901), sia nel caso di pronuncia di
assoluzione a seguito di precedente sentenza di condanna (Sez. 3, n. 29253 del
05/05/2017, P.C. in proc. C, Rv. 27014901; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 –

3

1. Il ricorso è fondato sulla scorta delle seguenti considerazioni.

dep. 2017, P.C. in proc. Mangano e altro, Rv. 26894801; anche se nel caso di
ribaltamento assolutorio in appello non mancano voci dissonanti: cfr. Sez. 3, n.
46455 del 17/02/2017, Pg e pc in proc. M, Rv. 27111001).
Si tratta di giurisprudenza che è andata successivamente sviluppandosi alla
luce della lettura della innovazione introdotta nel 2006 (art. 5 legge 20 febbraio
2006, n. 46) con la modifica dell’art. 533 cod. proc. pen. e l’introduzione del
canone dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Si ritiene che esso implichi che,
in mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa compiuta nel

debba essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l’errore
della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella d’appello, non
più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole
dubbio sull’affermazione di colpevolezza. Perché possa dirsi rispettato il canone
dell’oltre ogni ragionevole dubbio non è, dunque, più sufficiente una mera
diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità
rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza
persuasiva superiore, tale da far cadere “ogni ragionevole dubbio”, in qualche
modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. Ciò anche sulla scorta del
principio secondo cui la condanna presuppone la certezza della colpevolezza,
mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la mera non
certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv.
25106601).

3. Alla luce di quanto sopra si deve osservare che le doglianze del ricorrente
colgono nel segno laddove evidenziano che l’impugnata sentenza, nel riformare
in condanna – sia pure ai soli effetti civili – la sentenza assolutoria di primo
grado, non ha rispettato l’onere motivazionale di supportare la decisione con un
corredo argomentativo rispettoso dei sopra delineati principi in tema di
motivazione rafforzata.
La pronuncia del primo giudice aveva, in sintesi, motivatamente evidenziato
come la persona offesa avesse ricevuto dalla ditta Gisario i presidi di protezione
personale e le necessarie corrette informazioni sui rischi connessi all’attività di
lavoro; ed aveva escluso l’esistenza di condizioni di precarietà strutturale che
avrebbero comportato la necessità di sospendere i lavori in corso, né aveva
constatato l’inidoneità degli intavolati per la viabilità del sottotetto.
A fronte di tali puntuali argomentazioni, basate sui risultati dell’istruttoria
espletata tramite l’esame dei testi indicati, la sentenza di appello si è limitata a
trarre dimostrazione della fondatezza dell’addebito, ritenendo che l’impalcatura
da cui era scivolato il lavoratore non fosse a norma, oltre che sulla base di un

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processo d’appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado,

diverso apprezzamento (cartolare) delle deposizioni testimoniali, anche perché
ciò era stato confermato dalla stessa

«verificazione dell’infortunio per cui è

processo». Ragionamento evidentemente illogico e non rispettoso dei principi di
diritto che informano la materia della responsabilità colposa, caratterizzata dalla
violazione di regole cautelari, generiche o specifiche, che devono preesistere alla
condotta del soggetto agente, e che, in quanto tali, devono essere desunte da
una valutazione ex ante rispetto al fatto e non sulla base di un ragionamento ex
post, che si fondi cioè sulla mera verificazione dell’evento (Sez. 4, n. 9390 del

4. Ma il vizio principale da cui è affetta la sentenza impugnata è quello di
aver basato la propria pronuncia su un diverso apprezzamento, rispetto a quello
del giudice di primo grado, delle prove testimoniali assunte in dibattimento,
ritenute decisive per affermare l’assenza di condizioni di sicurezza del cantiere e
per fondare la responsabilità del ricorrente, senza procedere alla necessaria
rinnovazione in appello della relativa istruttoria dibattimentale.
4.1. E’ infatti noto l’ormai pacifico orientamento di questa Corte di
legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett:. d) della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i
testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a
discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU – che
costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne – implica che
il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso
la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio
abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative,
non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale
dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603,
comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso
l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute
decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del
28/04/2016, Dasgupta, Rv. 26748701). Il principio vale anche per il giudice di
appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla
base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa
ritenuta decisiva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 26748901;
analogamente, nel caso di giudizio abbreviato, cfr. Sez. U, n. 18620 del
19/01/2017, Patalano, Rv. 26978701).
4.2. La sentenza impugnata ha violato l’enunciato principio, incorrendo nel
denunciato vizio motivazionale, avendo ritenuto attendibile, diversamente dal

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13/12/2016 – dep. 2017, Di Pietro e altro, Rv. 26925401).

primo giudice, la testimonianza della persona offesa, Giovanni Frasca, senza
rinnovarne l’esame dibattimentale. Allo stesso modo, ha diversamente
interpretato, ai fini decisionali, le deposizioni dei testi Barrea Daniele e Gisario
Francesco, senza nuovamente assumerne la testimonianza, come ormai imposto,
in caso di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria, dall’art. 6, par. 3,
lett. d) della CEDU, secondo la corretta interpretazione fornita dalle citate
Sezioni Unite, nel rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole
dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

Patalano, e prima ancora quelle della sentenza Dasgupta, affinché l’overtuming
si concretizzi davvero in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del
convincimento “oltre ogni ragionevole dubbio”, non si può fare a meno
dell’oralità nella riassunzione delle prove orali rivelatesi decisive. La motivazione
risulterebbe altrimenti affetta dal vizio di aporia logica, derivante dal fatto che il
ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione
cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé
l’implicito dubbio ragionevole determinato dall’avvenuta adozione di decisioni
contrastanti.

5. Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale sarà tenuto a
rivalutare la sussistenza o meno della responsabilità del ricorrente secondo i
parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del
diritto civile (cfr. Sez. 4, n. 45786 del 11/10/2016, Assaiante, Rv. 26851701).
Ciò in quanto, poiché l’azione civile é esercitata nel processo penale, il suo buon
esito presuppone l’accertamento della sussistenza del reato, nel rispetto dei
principi di rinnovazione istruttoria sopra indicati in caso di overtuming, che fanno
da corollario al canone di giudizio per cui la responsabilità va accertata ‘al di là di
ogni ragionevole dubbio”.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 8 marzo 2018

In questa prospettiva, richiamando le argomentazioni delle Sezioni Unite

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