Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2104 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2104 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCEVOLI CARMELO N. IL 27/05/1966
avverso la sentenza n. 1195/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 21/11/2013

Fatto e diritto

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il primo motivo è assolutamente enunciativo, i
restanti motivi a prescindere dalla loro genericità, tendono a sottoporre al giudizio di
legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in ordine all’entità della
pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito, che nel caso in esame
ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti dall’art.133 cp. e ha implicitamente
dato conto del diniego delle generiche con il richiamo ai numerosi precedenti ostativi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2013

. Scevoli Carmelo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di cui
all’art.385 cp. lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento
all’affermazione della colpevolezza,a1 diniego delle generiche e all’eccessivo rigore
della pena inflitta.

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