Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2104 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2104 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LEGNANTE MAURIZIO N. IL 01/03/1982

avverso la sentenza n. 11695/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 13.12012 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma dello
sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, con la quale Legnante Maurizio era stato
condannato, applicata le diminuente per la scelta del rito abbreviato, per il reato di cui
agli artt.110, 81 cpv. c.p., art.73 DPR 309/90, concedevo al predetto le circostanze
attenuanti generiche e rideterminava la pena inflitta in primo grado in anni 3, mesi 4
di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
Propone ricorso per cessazione il Legnante, a mezzo del difensore, denunciando
l’erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà ed
illogicita della motivazione in relazione alla omessa applicazione delle concesse
circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
2) Il ricorso è manifestamente infondato
2.1) E’ pacifico che, ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il
giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non è
necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale
di esso ha inteso far riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti
generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve
motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
Ovviamente tali considerazioni valgono anche per la formulazione del giudizio di
comparazione e per la determinazione della riduzione da apportare ex art.65 comma
3 c.p. (“in misura non eccedente un terzo”).
2.2) Tanto premesso, dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata,
integrata da quella di primo grado richiamata per relationem, risulta che il leale
comportamento processuale e lo stato di incensuratezza (che legittimavano la
concessione del beneficio) erano, per così dire, bilanciati (il che escludeva
l’applicazione nella massima estensione) dall’inserimento dell’imputato “in un più ampio
contesto criminale, in grado di assicurargli l’approvvigionamento della sostanza” (cfr.
pag.3 sent. GUP).
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.00090 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consiglie
t.

OSSERVA

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