Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21038 del 16/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21038 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PORCU ANASTASIO, nato a Cagliari il 08/08/1975;

avverso la sentenza n. 1196/2012 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI,
del 08/07/2014;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. MASSIMO GALLI,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

1

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8/7/2014 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza
del Tribunale della stessa città che in data 4/6/2012 aveva riconosciuto la penale
responsabilità di Porcu Alessandro in ordine alla ricettazione di un’autovettura Fiat Uno,
sottratta al proprietario Marongiu Gavino il 23/4/2011.
2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, chiedendo
l’annullamento della pronunzia della Corte territoriale e sollevando, a tal fine, i seguenti motivi

2.1.

con il primo lamenta l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606

comma 1 lett. e) cod. proc. pen., laddove da un lato si affermava la “totale ammissione circa
l’indicazione della provenienza del bene, ciò che rendeva certa la consapevolezza della
provenienza delittuosa dello stesso”, e poi si affermava anche che il Porcu, rimasto contumace,
non avrebbe spiegato le circostanze di tempo e luogo in cui avrebbe commesso il furto
ipotizzato dalla difesa;
2.2.

con il secondo motivo si lamenta ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. che la

sentenza, escludendo l’attribuibilità al ricorrente del furto dell’autovettura sulla base
dell’assenza di prove fornite da questo in ordine alla commissione del furto, attribuisce alla
contumacia una valenza peggiorativa della posizione dell’imputato, con violazione della norma
dell’art. 533 cod. proc. pen. che prevede una sentenza di condanna solo quando l’imputato
risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, peraltro privando di valenza la circostanza
che l’imputato aveva con sé altri attrezzi atti a commettere il furto di autoveicoli;
2.3. con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dì norme
processuali, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per avere il pubblico ministero modificato la
data del reato presupposto, all’udienza del 18/7/2011, dal 24/3/2001 al 23/4/2001, e
contestato la recidiva, ed il giudice, qualificando ciò come correzione di mero errore materiale
non ha concesso il richiesto termine a difesa né ha disposto la notifica della nuova
contestazione all’imputato contumace, il tutto peraltro senza che la modifica venisse trasposta
formalmente nel capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento, per l’infondatezza dei primi due motivi di
impugnazione e l’inammissibilità del terzo.
1. I primi due motivi del ricorso sono infondati in quanto non risulta alcun vizio logico nella
ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, atteso anche che questa, nella premessa
della motivazione, dopo aver illustrato le principali emergenze processuali, ha riferito che il
primo giudice aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato “anche avuto riguardo
alla totale ammissione circa l’indicazione della provenienza del bene, ciò che rendeva certa la
consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso”, ma poi, nella parte riservata ai
2

di imputazione:

motivi della decisione della pronunzia di appello, ha affermato che la tesi difensiva secondo cui
il Porcu sarebbe stato l’autore del furto del veicolo non poggiava su alcuna emergenza
processuale, atteso anche che il ricorrente, rimasto contumace, non aveva in alcun modo
spiegato le circostanze di tempo e luogo in cui avrebbe commesso il furto ipotizzato dalla
difesa. Si tratta, peraltro, di argomentazione logica che non trae dalla contumacia del
ricorrente alcun elemento in danno dello stesso, ma si limita a rilevare che, restando
contumace, il Porcu non ha offerto elementi concreti che consentissero di ritenere che si
trattasse dell’autore del furto: da qui l’infondatezza anche del secondo motivo del ricorso.

32.

deve osservarsi chevprimo comma dell’ art. 519 cod. proc. pen., nella parte in cui assegna
all’imputato il diritto ad ottenere un termine a difesa nel caso di contestazione di circostanze
aggravanti, prevede un’espressa eccezione per l’ipotesi di contestazione della recidiva,
eccezione che trova la sua ragion d’essere obiettiva nel fatto che i precedenti penali non
rappresentano fatti nuovi, essendo ovviamente noti all’imputato, sicché la contestazione di
questi non suscita l’esigenza di una speciale attività difensiva che necessiti di un termine
ulteriore (sez. 3, n. 14269 del 10/11/1999 , Rv. 214913); inoltre, la violazione del diritto ad
ottenere un termine a difesa nei casi previsti dall’art. 519 cod. proc. pen. determina una nullità
generale a regime intermedio che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine
di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. e come tale da eccepirsi prima di ogni altra
difesa (sez. 3, n. 16848 del 3/2/2010, Rv. 246975), mentre nel caso di specie la doglianza non
risulta essere stata previamente dedotta nemmeno come motivo di appello, secondo quanto
prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince
dall’atto di appello, nel quale il ricorrente non lamentava la mancata concessione del richiesto
termine a difesa, né la mancata notifica della modifica della contestazione all’imputato
contumace, ma si limitava a chiedere la riqualificazione del fatto.
3. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2016.

2. Il terzo motivo è, invece, inammissibile per una molteplicità di ragioni: in primo luogo

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