Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21037 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21037 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LILLO BENIAMINO nato il 18/07/1979 a CIRIE’

avverso la sentenza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per
Il P.G. Baldi Fulvio conclude per il rigetto.
Udito il difensore

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 15 maggio 2017 la Corte d’Appello di Torino ha

confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea con cui Beniamino Lillo è stato
riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato di cosa esposta alla
pubblica fede, avendo sottratto dal cassone del fuoristrada di Marco Salvador,
parcheggiato sulla pubblica via, una bicicletta del tipo mountain bike.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del suo

difensore, affidandolo ad un unico motivo con cui lamenta la violazione di legge

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la sussistenza
dell’aggravante va limitata alle ipotesi in cui l’oggetto del furto coincida o con
quelle parti del veicolo parcheggiato sulla pubblica via ed esposto ed pubblica
fede che ne costituiscano parti essenziali o comunque dotazione corrente (come
per es. l’autoradio), ma non ogni altro oggetto eventualmente contenuto
nell’auto. Inoltre, la Corte avrebbe omesso di tenere in considerazione le
circostanze del caso concreto e cioè l’incurante comportamento della persona
offesa che aveva riposto nel vano ruota le chiavi della vettura, così ponendo in
essere un comportamento che consentiva l’agevole accesso, il che escludeva di
per sé l’esposizione del bene alla pubblica fede.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è infondato.

2.

La questione posta dalla doglianza riguarda la configurabilità

dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1″, n. 7), in relazione all’esposizione
alla pubblica fede del bene oggetto di furto. Si sostiene, in buona sostanza, da
un lato, che la sottrazione delle bicicletta riposta nel cassone del fuoristrada non
costituendo una “normale dotazione” dell’auto parcheggiata sulla pubblica via e
quindi esposta alla pubblica fede, non potrebbe integrare l’aggravante, dall’altro
che il comportamento della vittima, consistito nell’avere riposto le chiavi in luogo
visibile e facilmente raggiungibile, parimenti dovrebbe condurre ad escludere
l’aggravante, per essere dipeso l’agevole accesso proprio dalla condotta della
vittima.
3.

La configurabilità dell’aggravante, normalmente esclusa nel caso in cui

il furto riguardi oggetti che non siano parti integranti de,i_ veicolo, ma
temporaneamente lasciati nell’auto, va affermata nelle ipotesi in cui, al contrario,
il possessore del bene, trovandosi in una situazione di contingente necessità,
anche per [o l’impossibilità o la grave difficoltà concreta di asportare il bene,
debba confidare nella buona fede e nel rispetto delle cose altrui. In queste
ipotesi, diverse dalla semplice comodità, è compito del giudice dare conto delle
2

penale con riferimento all’art. 625, comma 1^, n. 7) ed il vizio di mottvazione.

speciali ragioni che, in base alle circostanze concrete, hanno reso necessitata la
custodia della cosa all’interno dell’autoveicolo. (sul punto cfr. Sez. 5, n. 15386
del 06/03/2014 – dep. 03/04/2014, Cesaria).
4.

Ora, nel caso di specie il proprietario dell’auto, dovendo allontanarsi per

svolgere attività di parapendio, ha lasciato la propria mountain bike nel cassone
posteriore dell’auto, non potendo ovviamente portarla con sé, stante l’ingombro.
L’alternativa ad una simile scelta sarebbe stata quella di assicurarla fuori
dell’auto esponendola, quindi, alla pubblica fede. Egli si è trovato, dunque, in

i caratteri della mera comodità, essendo evidente la difficoltà di trasportare a
piedi l’apparecchiatura per il parapendio e la bicicletta.
5.

Parimenti va respinto l’altro profilo di doglianza relativo all’insussistenza

dell’aggravante per il caso in cui la facilitazione della sottrazione del bene
dipenda dalla trascuratezza della persona offesa che non si curi di rendere più
agevole l’altrui condotta di sottrazione.
6.

Deve, infatti, condividersi l’orientamento secondo cui “sussiste

l’aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel
caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato
accessibile al pubblico, anche nell’ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse
con le chiavi e quest’ultime sono inserite nel cruscotto del veicolo. (Sez. 5, n.
22194 del 06/12/2016 – dep. 08/05/2017, B, Rv. 27012201 Sez. 4, Sentenza n.
41561 del 26/10/2010 Ud. (dep. 24/11/2010 ) Rv. 248455; Cass., sez. 3, 8
maggio 2007 n. 35872, Alia, rv. 237286; 9 novembre 1988 n. 164, Corrente, Rv.
183007) Ciò in quanto l’aggravante non presuppone la predisposizione di un
qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose (Cass.,, Sez. 2,
15.1.1990, n. 164, Corrente; 8.9.1977, n. 10192, Santini).
7.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese

processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/01/2018

Il Consigliere stensore
Maura Nardin

Il Presidente
Erryénuele Di Salvo

una situazione di necessità contingente, che, seppure non assoluta, non rivestiva

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